Nastri del Colle, distruzione immediata
di Natalia Andreani wROMA Subito, appena furono fatte, e in segreto. Così andavano distrutte le intercettazioni fra il capo dello Stato e l'ex senatore Nicola Mancino. «Non spettava alla Procura di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni telefoniche del presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale sulla trattativa Stato-mafia». E la stessa procura «non poteva omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione» dei colloqui indicati «ai sensi dell'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale». Vale a dire «senza sottoporre detta documentazione al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate». E' questo il passo conclusivo delle motivazioni, depositate ieri dalla Consulta, della sentenza emessa il 4 dicembre scorso sul conflitto di poteri sollevato dal capo dello Stato contro la procura palermitana. Oggetto del contendere: la distruzione di quattro telefonate con l'ex senatore Nicola Mancino, indagato dai pm siciliani per falsa testimonianza nell'inchiesta sulla presunta trattativa. La Corte, che aveva dato ragione al Colle, afferma che le procedure che la Procura intendeva seguire per la distruzione delle intercettazioni del capo dello Stato avrebbero provocato un «vulnus» alle prerogative presidenziali perché, prevedendo un'udienza camerale, avrebbero consentito la rivelazione dei colloqui intercettati. La distinzione tra «intercettazioni dirette, indirette, e casuali» «non assume rilevanza», scrivono i giudici costituzionali confutando la tesi dei pm e bacchettando il procuratore Di Matteo per avere divulgato l'esistenza di quei colloqui in un'intervista alla stampa. Benché casuali, dette intercettazioni risultano comunque acquisite «contra legem», cioè fuori dai casi previsti dalla legge, aggiungono i giudici ricordando che il capo dello Stato può essere sottoposto a intercettazioni, per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, solo e soltanto una volta terminato il suo mandato. Lo strumento investigativo dell'intercettazione, che è tra i più invadenti, non può essere utilizzato nei confronti del presidente che «rappresenta l'unità nazionale non soltanto nel senso territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia. Si tratta di organo di moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia» scrivono i giudici ricordando ruoli e poteri, che «deve sempre poter contare sulla riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica funzione, ma per l'efficace esercizio di tutte». Da qui la necessità che qualsiasi intercettazione sia distrutta davanti a un giudice non appena acquisita e senza valutazioni della procura sulla rilevanza penale. «Leggeremo con attenzione le motivazioni e ci adegueremo alle direttive della consulta», ha commentato il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi. Polemico, invece, Antonio Ingroia, ieri pm e oggi leader di Rivoluzione civile: «La sentenza apre a un ampliamento delle prerogative presidenziali che mette a rischio l'equilibrio tra poteri dello Stato». ©RIPRODUZIONE RISERVATA