Il riscatto di periodi non coperti da contributi

Il signor Gerardo, cinquantenne, segnala di avere iniziato la propria attività di lavoro in qualità di dipendente di azienda privata con la fine degli anni 2000. Tale sua attività ha avuto tuttavia un percorso lavorativo discontinuo, che ha creato diversi vuoti (scoperture) nel suo conto previdenziale. Egli è a conoscenza che la vigente normativa prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno avuto periodi senza alcuna copertura di contribuzione figurativa od obbligatoria, di recuperare, mediante riscatto, i predetti periodi privi di contribuzione. A tal proposito egli chiede di poter disporre di ogni utile informazione sulla portata della citata normativa, e pertanto sui requisiti richiesti e le collegate modalità di utilizzo. Riscontrando detta richiesta si evidenzia che la citata possibilità trova la sua disciplina normativa nella legge n. 26 del 28 marzo 2019, che al suo articolo 20, commi da 1 a 5, ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni dal 2019 al 2021, ma recenti notizie di stampa pronosticano una possibile proroga, un nuovo istituto di riscatto riferito a periodi non coperti da contribuzione previdenziale . Tale possibilità è riconosciuta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (ex co.co.co.), che non hanno tuttavia alcuna contribuzione prima del 1996 e non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Tale facoltà è accordata pertanto esclusivamente ai soggetti che rientrano nel regime contributivo, di quanti cioè hanno iniziato a versare la contribuzione previdenziale dal 1° gennaio 1996. Si evidenzia a riguardo come l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente quest'ultima data determina l'annullamento del riscatto già effettuato. Sono pertanto riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda, ma in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo risultato invece omesso. I periodi oggetto di riscatto sono concessi per un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi e comunque precedenti la data del 29 gennaio 2019 e sono peraltro parificati a periodi di lavoro. La citata legge n. 26/2019 ha inoltre precisato che il periodo da riscatto deve essere compreso tra l'anno del primo versamento e quello dell'ultimo contributo accreditato nelle forme assicurative sopra citate e semprechè sia compreso nell'intervallo 1° gennaio 1996 e 28 gennaio 2019. L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto in argomento è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione del relativo importo. Quanto al costo del riscatto i relativi oneri sono determinati secondo le regole del "sistema contributivo" e pertanto applicando l'aliquota contributiva di finanziamento, in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della predetta domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale aliquota nella gestione dei lavoratori dipendenti è pari al 33%. Il predetto onere può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, per un numero massimo di 120 rate, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. L'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. La domanda di riscatto deve essere presentata con modalità telematica. --