Contributi, i lavoratori italiani dopo la Brexit
Il signor Mario segnala di risiedere nel Regno Unito dove lavora come lavoratore dipendente dal 2015. In precedenza egli ha svolto attività lavorativa in Italia, per poco meno di 13 anni, in buona parte come lavoratore parasubordinato con iscrizione alla Gestione separata, e per un residuo periodo come lavoratore dipendente. Fornendo queste notizie egli chiede di sapere se ai fini del conseguimento della sua futura pensione egli non possa sommare la predetta contribuzione previdenziale italiana con quella che avrà versato nel Regno Unito (U.K.). Il quesito posto dal signor Mario richiama la normativa comunitaria di sicurezza sociale disciplinata dai Regolamenti Comunitari, che prevedono per i lavoratori la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell'Unione Europea. Tale possibilità è pure prevista con alcuni paesi extracomunitari, in forza della stipula di apposite convenzioni bilaterali. La contribuzione versata o accreditata in un paese facente parte dell'Unione Europea , o in un altro stato estero convenzionato, è utilizzabile per ottenere una pensione italiana in base al principio della "totalizzazione ", senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all'altro. Per quanto riguarda in particolare i Paesi facenti parte dell'Unione Europea, ogni paese liquida la pensione in base alla propria legislazione nazionale, applicando due criteri fondamentali:oil diritto alla pensione viene accertato sommando tutti i periodi di lavoro svolti dall'interessato nei Paesi membri, in ciò consiste la "totalizzazione";ol'importo della pensione viene tuttavia determinato con i contributi versati nel singolo Paese che liquida la pensione, senza tenere conto pertanto della contribuzione accreditata all'estero (sistema pro-rata).Questi criteri evitano pertanto che restino senza pensione i lavoratori che non raggiungono i minimi contributivi previsti dalla legislazione dei singoli Stati. Se ad esempio un lavoratore ha versato in Italia 14 anni di contributi ed in Francia 12 anni, senza totalizzazione non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il requisito minimo previsto. L'Inps, al compimento dell'età pensionabile, liquida ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni di contributi. Ovviamente l'importo della pensione sarà calcolato solo sui 14 anni di contributi versati in Italia, pro-rata . La Francia liquiderà la propria pensione sui 12 anni di contribuzione.Queste regole previste dai Regolamenti Comunitari, come dalle Convenzioni bilaterali, si applicano in particolare ai lavoratori subordinati o autonomi, ivi compresi i liberi professionisti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi extracomunitari, purchè siano cittadini dei predetti Stati. Con riferimento al quesito posto dal signor Mario, il ricorso alla totalizzazione, relativamente alla situazione del Regno Unito, trova tuttavia al presente limitazioni collegate con l'uscita del Regno Unito dall'Europa (Brexit). Ciò rende incerto l'utilizzo dei contributi versati nel Regno Unito a partire dal 1°gennaio 2021, in assenza, come riferisce l'Inps, di un quadro giuridico certo di riferimento. L'Inps segnala peraltro come, per effetto della Brexit e dell'entrata in vigore del collegato accordo di recesso, il diritto dell'Unione in materia di sicurezza sociale, che regola, in particolare le prestazioni pensionistiche, conserva validità fino al 31 dicembre 2020, (periodo di transizione). Ciò consente, fino a tale data, ai cittadini comunitari l'applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane. Per il periodo successivo non resta che auspicare che il Regno Unito stipuli eventuali trattati internazionali con l'Europa, come ha fatto la Svizzera che ha aderito al sistema di sicurezza sociale europeo, pur non essendo membro della U.E., oppure un trattato bilaterale con l'Italia.