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Stretta sull'assenteismo anomalo per colpire i cosiddetti furbetti del weekend (coloro che saltano ripetutamente il lunedì e il venerdì). I contratti nazionali devono impedire incrementi dei trattamenti accessori nei casi di rivelazioni di assenze strategiche, quelle cioè che si concentrano in periodi critici per i servizi o in continuità con le giornate festive e di riposo superiori ai dati medi nazionali o di settore. In caso di "anomale e ripetute" assenze, i contratti fissano le sanzioni disciplinari. Estese le cause di licenziamento a gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, all'insufficiente rendimento nell'ultimo triennio, alla reiterata violazione di obblighi che abbia comportato la sospensione per un anno in un biennio. Resta l'articolo 18 nella formulazione originaria e quindi la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato. Confermate le norme di legge relative al licenziamento del personale che effettua false attestazioni della presenza in servizio o che giustificano le assenze con certificati medici falsi. Entro 30 giorni dalla segnalazione l'ufficio per i procedimenti disciplinari fa una contestazione scritta e convoca l'interessato con un preavviso di 20 giorni. Il procedimento si deve concludere entro 90 giorni.