Sentenza del Tar Croce Rossa obbligata a fare 15 assunzioni
di Fabrizio Merli w PAVIA Il Tar impone quindici assunzioni a tempo indeterminato alla Croce Rossa. La sentenza pone fine a una vicenda durata oltre sei anni, e sulla quale si è già espressa anche la magistratura ordinaria. Si tratta di donne e uomini che hanno lavorato a lungo con l'ente assistenziale, sia a Voghera che a Vigevano, e che dopo anni si sono rivolti alla magistratura per vedersi riconoscere il diritto a un contratto definitivo. Le cause furono avviate, prima del 2006, da Luca Dallera, Luca Barberini, Davide Bolis, Stefano Contegni, Lorenzo Manicone, Claudio Merli, Davide Montini, Massimiliano Ratto, Gian Luca Vicini, Marco Tinfena, Simone Grossi, Fabio Aiello, Davide Guida, Stefano Benedetti e Stefania Serafini. Il primo a pronunciarsi fu il tribunale di Voghera, con una sentenza del 25 settembre 2009. I giudici accolsero le richieste dei lavoratori e disposero la stabilizzazione in organico, cioè l'assunzione con un contratto definitivo. Il 7 febbraio 2013, la corte d'Appello di Milano prese in esame l'appello proposto dall'avvocatura dello Stato per conto della Croce Rossa. Pure in questo caso, il verdetto fu favorevole ai 15 lavoratori. La sentenza passò in giudicato con l'obbligo, per la Croce Rossa, di assumere i quindici con decorrenza dal 31 maggio 2008. Ma la sentenza non venne rispettata e i lavoratori si rivolsero al Tar della Lombardia affinchè imponesse il rispetto delle sentenze ordinarie. Il 4 novembre 2013, dunque, gli stessi giudici amministrativi diedero alla Croce Rossa Italiana il termine di 60 giorni per procedere all'assunzione dei dipendenti e nominarono, nella veste di commissario ad acta, il direttore dell'ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro e il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento della Funzione pubblica. Il commissario, però, chiese chiarimenti in merito a due aspetti della vicenda: se gli stipendi dovessero decorrere dal 31 maggio 2008 e se nel trattamento economico, oltre agli stipendi dal 2008, dovessero essere compresi anche i premi di produzione. Il Tar della Lombardia ha stabilito che lo stipendio debba decorrere dal 2008 solo nel caso in cui i rispettivi rapporti di lavoro si fossero, nel frattempo, interrotti e ha chiarito che il premio di produzione, in questo caso, non è dovuto. Chiariti i dubbi interpretativi, i giudici del Tar hanno assegnato al commissario 60 giorni per procedere con le assunzioni.