Potrà avere la pensione di vecchiaia quando i contributi saranno ufficiali

Egregio dottor Epifani, circa due anni fa al compimento del 65º anno e non avendo i contributi sufficienti per ottenere la pensione normale di anzianità, dopo aver lavorato per 45 anni, tramite il patronato Acli di Stradella abbiamo provveduto a presentare la domanda per ottenere la pensione sociale, che prendo tuttora.
Poi abbiamo fatto domanda per avere i 15 anni di contributi sino al 31 dicembre 1992 nel maggio del 2003. Quest'ultima però non mi è stata riconosciuta.
Cosa accadrà adesso? Fornisco a parte i dettagli della mia vicenda lavorativa. La ringrazio per la sua risposta.
Antonio MilaniMontalto Pavese
Il signor Antonio segnala che la domanda per la liquidazione della pensione di vecchiaia, presentata all'Inps nel 2003, cioè al compimento del suo 65º anno di età, non fu accolta per mancanza dei richiesti requisiti contributivi. La contribuzione, che lo stesso signor Antonio riteneva di poter far valere, ai fini della sua richiesta di pensione, doveva essere pari, con riferimento al 31 dicembre 1992, a 15 anni equivalenti, come noto, a 780 contributi settimanali.
Questa contribuzione, secondo la normativa in vigore, purchè maturata alla predetta data del 31 dicembre 1992, è sufficiente per far conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. Come riferisce il signor Antonio, detta contribuzione tuttavia non ha trovato riscontro, per sole 34 settimane, nel proprio conto assicurativo: di qui la reiezione da parte dell'Inps della sua domanda.
A questo punto il signor Antonio, avendone i requisiti, ha chiesto ed ottenuto la concessione dell'assegno sociale, che ha sostituito dal 1º gennaio 1996 la pensione sociale. Questo assegno spetta ai cittadini italiani, effettivamente ed abitualmente residenti in Italia, che hanno compiuto il 65º anno di età e risultano privi di redditi o comunque inferiori a determinati limiti stabiliti di anno in anno dalla legge. L'importo del citato assegno sociale, come riferisce il signor Antonio, avendone avuto notizia dall'Inps, subirà un aumento con decorrenza dal prossimo mese di maggio in coincidenza del compimento del suo 67º anno di età.
Si tratta a riguardo, molto verosimilmente, dell'incremento, tecnicamente denominato maggiorazione sociale, previsto dall'art. 38 della legge n. 448/2001, meglio conosciuto come la norma che ha disciplinato l'aumento delle pensioni fino al milione delle vecchie lire.
Questo incremento, ricorrendone le condizioni reddituali stabilite dalla legge, è stato previsto per i soggetti di età pari o superiore ai settanta anni. Tale età anagrafica è tuttavia ridotta fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni cinque anni di contributi posseduti dal soggetto interessato.
Il signor Antonio, pertanto, essendo titolare di poco meno di 15 anni di contribuzione, ha potuto in definitiva anticipare di 3 anni e cioè al compimento del suo 67º anno (decorrenza dal 1º maggio 2005) la concessione della citata maggiorazione sociale, possedendo altresi i requisiti reddituali di legge.
Ma il signor Antonio nutre la fondata aspettativa di poter recuperare, al termine di una complessa vicenda giudiziaria, la contribuzione mancante ai suoi 15 anni di contributi, necessari per vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia, a suo tempo, nel 2003, legittimamente negata dall'Inps. Egli chiede pertanto di conoscere le conseguenze economiche e giuridiche, collegate al verificarsi di questa circostanza.
Quando la stessa si sarà concretizzata ed il signor Antonio potrà quindi far valere i prescritti 15 anni di contribuzione, grazie all'accredito sul proprio conto assicurativo di quei contributi ora mancanti, l'Inps procederà al necessario riesame della domanda di pensione di vecchiaia a suo tempo presentata, provvedendo alla relativa liquidazione con decorrenza dal 1º maggio 2003, cioè dal mese successivo al compimento del 65º anno di età dello stesso signor Antonio.
Non è possibile al momento anticipare l'entità di questa pensione per mancanza degli indispensabili valori delle retribuzioni di riferimento, percepite durante l'attività lavorativa coperta da contributi.
Ad ogni buon conto, sull'importo che sarà liquidato, peraltro integrabile al trattamento minimo secondo le previsioni di legge, potrà essere concesso l'incremento previsto dalla legge n. 448/2001, avanti richiamata, con la stessa decorrenza del 1º maggio 2005, come disposto sull'assegno sociale, di cui gode oggi il signor Antonio. Beninteso non prima che l'Inps abbia accertato il possesso dei requisiti reddituali, cui è sempre subordinato il diritto al citato incremento.
In occasione della liquidazione della pensione di vecchiaia al signor Antonio verranno riconosciuti gli arretrati maturati e spettanti dal 1º maggio 2003 fino all'epoca della predetta liquidazione.
Nello stesso tempo l'Inps dovrà procedere peraltro alla revoca, per motivi reddituali, dell'assegno sociale di cui il signor Antonio è attualmente beneficiario.
Remo Epifani