«Mai dire non so chi guidava»

MILANO.La Corte Costituzionale ha sancito che non possono essere detratti i punti dalla patente del proprietario di un veicolo se non è identificato il responsabile dell'infrazione, ma ha anche precisato che se il proprietario non comunica il nome del conducente, deve essere applicata nei suoi riguardi una sanzione che va da 343,50 fino a 1.376,55 euro. Secondo il professor Sabino Cassese, titolare della cattedra di Diritto Amministrativo alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma, si tratta di «una sentenza molto saggia perchè indica la norma di chiusura».
Professor Cassese, su questo punto c'è però chi sostiene che è lecito non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione e che quindi non dovrebbe scattare la multa.
«La sentenza fa riferimento al comma 8 dell'articolo 180 che recita che chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni. Chi non lo fa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Mi sembra che la norma sia chiara. Se il cittadino sostiene di non sapere chi guidava la sua auto, lo deve dimostrare ad esempio perchè l'auto gli era stata rubata. Insomma c'è l'obbligo di informare e la sanzione è nei confronti di coloro che sapendo non dicono, è un incentivo a dire la verità».
In queste ore si è poi aperta la questione sulla retroattività della sentenza della Consulta. Chi ora può presentare ricorso sperando di riavere i punti?
«E' una questione dibattuta. Secondo una norma una sentenza della Corte Costituzionale ha effetto 'da ora". Questa norma è però contradditoria perchè se cosi fosse, la sentenza non potrebbe essere applicata al caso da cui ha avuto origine. Quindi i giudici di pace che si sono appellati alla Corte per dei casi specifici non potrebbero godere della sentenza perchè viene dopo. In questi casi si dice che la norma va interpretata 'con giudizio" allora bisogna considerare anche le questiioni precedenti alla sentenza ma non esaurite. In questo caso specifico quelle esaurite sono quelle di chi è stato sanzionato e ha fatto trascorrere il tempo utile per il ricorso e chi ha già fatto ricorso e lo ha perso». (m.v.)