Senza Titolo
PAVIA Il decreto legislativo "Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana" aggiorna le disposizioni relative a materie prime autorizzate, trattamenti del latte e requisiti di etichettatura in conformità ai regolamenti europei. Nello specifico, l'articolo 2 è stato sostituito per definire con maggiore precisione le materie prime e i prodotti aggiuntivi consentiti. In particolare, viene stabilito che possono essere aggiunti vitamine e minerali, secondo quanto stabilito dal regolamento n. 1925/2006. Ai fini della correzione del tenore proteico del latte è consentito l'uso di retentato di latte (ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato), permeato di latte (ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato) e lattosio (componente naturale del latte, che può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi). Sono autorizzati anche enzimi e additivi alimentari.A seguire, l'articolo 3 è stato integrato per consentire il trattamento del latte volto alla riduzione del tenore di lattosio, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione derivanti da questo trattamento devono essere indicate sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile. Rimangono validi, inoltre, sterilizzazione termica, trattamento Uht, aggiunta di zucchero e disidratazione. --U.D.A.