"Quota 103", chi ha diritto all'incentivo
Il signor Leonardo compirà 62 anni nel 2025 e potrà disporre di una contribuzione previdenziale valutata in 41 anni, maturata come dipendente in azienda privata. Potrebbe conseguire il diritto alla pensione anticipata flessibile, "quota 103", come disciplinata dalla vigente normativa. Tuttavia desidera continuare a lavorare chiedendo di beneficiare dello speciale incentivo previsto a "quota 103": non si versano i contributi previdenziali rinunciando al loro accredito contributivo, con l'importo in busta paga. È utile ricordare come il prepensionamento "quota 103" previsto risulti prorogato per tutto il corrente anno dalla legge di Bilancio 2025. È possibile fare ricorso al pensionamento anticipato "quota 103" per i lavoratori dipendenti in possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni maturate entro il 2025. L'articolo 1 comma 161 della citata legge di Bilancio ha altresì confermato il riconoscimento del riferito incentivo. Detto articolo ha peraltro ampliato la sua disposizione includendovi anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica e cioè, attualmente il possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne.In forza di tale norma il lavoratore in possesso dei riferiti requisiti può pertanto richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota dei contributi previdenziali a suo carico, che non vengono pertanto trattenuti dalla sua retribuzione, né versati da parte del datore di lavoro al competente ente previdenziale, cioè l'Inps. Esercitata tale facoltà viene meno pertanto ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro per la quota a carico del lavoratore, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Inps, è corrisposta interamente al lavoratore. Si ricorda in proposito che per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell'anno 2025, il trattamento pensionistico decorre sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti se trattasi di lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e di lavoratori autonomi. L'articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025, ha inoltre introdotto un ulteriore beneficio costituito dall'esenzione fiscale dell'importo dell'incentivo in questione. In definitiva la predetta norma esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore per il predetto incentivo. Ai fini pensionistici la fruizione del beneficio in esame : -) non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, che sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile; -) per la quota di pensione contributiva , l'esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.L'incentivo viene riconosciuto fino alla maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni, oppure, comunque, fino a quando non si sia conseguito il diritto ad una pensione diretta. Si segnala infine che il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo della pensione in argomento deve farne domanda all'Inps, che provvede a certificare allo stesso, dandone notizia al suo datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata flessibile, rendendo pertanto operativo in busta paga lo sgravio contributivo. --