Incentivo per chi rinuncia a "quota 103"
Il signor Giovanni, 62 anni compiuti, segnala che quest'anno potrà disporre di una contribuzione previdenziale valutata in 41 anni, maturata con lo svolgimento di lavoro dipendente in azienda privata. In possesso di tali dati egli potrebbe conseguire il diritto alla pensione anticipata flessibile, "quota 103", come disciplinata dalla vigente normativa. Tuttavia egli desidera continuare a prestare attività lavorativa e poter beneficiare dello speciale incentivo, previsto per i dipendenti che maturano, entro il 2025, i requisiti per la pensione anticipata "quota 103", ma decidono di continuare a lavorare senza versare i contributi previdenziali a loro carico, chiedendo l'inserimento del loro importo in busta paga. In proposito egli vorrebbe potere avere ogni utile informazione sulle modalità di fruizione.Riscontrando tale richiesta, si precisa come il prepensionamento "quota 103", già disciplinato da precedente normativa con validità fino allo scorso 2024, risulti ulteriormente prorogato per tutto il corrente anno 2025 dalla legge di Bilancio 2025 - articolo 1,comma 174 della legge n.207/2024 -. Tale norma ha pertanto confermato la possibilità di fare ricorso al pensionamento anticipato "quota 103" per i lavoratori in possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni maturate entro il 2025. L'articolo 1, comma 161, della citata legge di Bilancio 2025, ha altresì confermato il riconoscimento del riferito incentivo per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata "quota 103".Detto articolo ha peraltro ampliato la disposizione includendovi anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica e cioè, attualmente il possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne. In forza di tale norma il lavoratore in possesso dei riferiti requisiti può pertanto richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota dei contributi previdenziali a suo carico, che non vengono pertanto trattenuti dalla sua retribuzione, né versati da parte del datore di lavoro al competente ente previdenziale, cioè l'Inps. Conseguentemente viene meno l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, attualmente pari al 9,19% della retribuzione imponibile, il cui importo viene poi corrisposto, in busta paga, interamente allo stesso lavoratore. Si intende che il datore di lavoro dovrà invece continuare a versare i contributi a proprio carico.L'articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025, ha inoltre introdotto un ulteriore beneficio costituito dall'esenzione fiscale dell'importo dell'incentivo in questione a differenza di quanto era previsto negli anni precedenti. In definitiva la predetta norma esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore per il predetto incentivo.Si informa il signor Giovanni che gli effetti della fruizione dello stesso incentivo decorrono dal mese successivo a quello in cui ne è stata attivata la richiesta, essendo stati perfezionati i requisiti previsti per il pensionamento anticipato. Per la richiesta non è previsto un tempo obbligatorio, potendo il lavoratore richiedere il pensionamento anticipato in ogni momento successivo alla formulazione della stessa richiesta. L'incentivo viene riconosciuto fino alla maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni, oppure, comunque, fino a quando non si sia conseguito il diritto ad una pensione diretta.Con riserva di ulteriori precisazioni dell'Inps, si segnala infine che il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo in argomento ne dà comunicazione all'Inps, che provvede a certificare allo stesso, dandone notizia al suo datore di lavoro, rendendo pertanto operativo in busta paga lo sgravio contributivo. --