Mottarone, la procura «La rinuncia al dolo stravolge le accuse»
PAVIAPer la procura «la rinuncia al dolo stravolge le accuse». È la sintesi della memoria depositata dalle pm di Verbania, la procuratrice Olimpia Bossi e la sostituta Laura Carrera, che hanno respinto la richiesta, avanzata dalla Gup Rosa Maria Fornelli il 23 luglio, di riscrivere i capi di imputazione per la tragedia della funivia del Mottarone del 2021, derubricando il reato doloso di attentato alla sicurezza dei trasporti. Per la procura quella richiesta è stata assunta «eccedendo i poteri riconosciuti dall'articolo 423 comma 1 bis del codice di procedura penale», che regola la possibilità di modificare i capi di imputazione. Il documento, dieci pagine fitte di riferimenti, disegna una evidente divergenza di valutazione tra il capo della Procura, Olimpia Bossi, e il giudice Rosa Maria Fornelli. Una contrapposizione radicale, che viene ampiamente motivata dai magistrati dell'accusa che difendono l'impostazione data all'inchiesta. La Procura contesta l'interpretazione della norma, contenuta nella riforma Cartabia, e sottolinea come il giudice dell'udienza preliminare a suo parere «non abbia il dominio incontrastato sulla qualificazione giuridica dei fatti che comporti una riduzione delle contestazioni» e, in base alla norma, non abbia il potere di fare in modo che «il pubblico ministero, al fine di evitare la restituzione degli atti e la regressione del procedimento, si trovi, di fatto, costretto a stravolgere l'impianto accusatorio».Le Pm sostengono in particolare che il gup non possa imporre, una «riduzione della contestazione, con effetti anche sulla competenza del giudice del dibattimento, da collegiale a monocratica». Entrando nel merito della richiesta di rinvio a giudizio, la procura scrive che «qualora il Pubblico Ministero aderisse all'invito del Giudice, riformulando come richiesto l'originario capo d'imputazione B) e cioè il reato doloso di attentato alla sicurezza dei trasporti elevato nella richiesta di rinvio a giudizio, risulterebbe» privato del suo contenuto «e giuridicamente non più esistente».I magistrati dell'accusa ricordano anche che «la contestazione riguarda il periodo compreso tra l'8 maggio e il 23 maggio 2021 e ha a oggetto la condotta di apposizione dei forchettoni, non solo sulla cabina numero 3, ma anche sulla cabina numero 4 della tratta Alpino-Mottarone. Pertanto, è evidente che, per effetto della richiesta di riformulazione del capo C), le condotte di apposizione dei forchettoni commesse dagli imputati Nerini, Perocchio e Tadini si troverebbero prive di contestazione». «Né tali condotte - dicono i pm - possono essere riformulate nell'ambito dell'unica contestazione di cui al capo C), come implicitamente richiesto dal giudice, in quanto da tali fatti non è derivato il disastro; essi, tuttavia, conservano una loro autonoma e distinta rilevanza penale in quanto condotte volontarie idonee a porre in pericolo la sicurezza del pubblico trasporto funiviario». --