L'indennizzo per chi cessa un'attività

Il signor Angelo, prossimo a compiere i 62 anni di età, segnala di essere anche in possesso di un'anzianità contributiva di poco superiore ai 25 anni, maturata con attività commerciale al minuto in sede fissa. Egli si trova peraltro nella necessità di cessare definitivamente la predetta attività, ma allo stesso tempo non avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, per la quale è oggi prevista un'età di 67 anni, pensa di conseguire il diritto allo speciale indennizzo previsto per i commercianti, che cessano definitivamente la propria attività commerciale. In proposito il signor Angelo chiede di avere ogni utile informazioni sulle attuali modalità e requisiti per conseguire il diritto al predetto indennizzo. Il riscontro a tale richiesta è sostanzialmente positivo: il citato indennizzo, già istituito dal decreto legislativo n. 207/1996 e reso stabile e strutturale dall'articolo 1, comma 283, della legge n. 145/2018, offre infatti ai commercianti, costretti a cessare in anticipo, rispetto all'età per la pensione di vecchiaia, la propria attività commerciale, il predetto indennizzo per un importo pari al trattamento minimo Inps, che attualmente è di EUR 598,61 mensili. Beneficiari del citato indennizzo sono:- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche unita ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; - i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - bar, ristoranti, pizzerie, ecc.- gli agenti e rappresentanti di commercio.Il citato indennizzo viene concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps.Il diritto all'indennizzo si consegue inoltre alle seguenti condizioni:o cessazione definitiva dell'attività commerciale. Tale cessazione deve essere definitiva e riguardare l'intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell'indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività commerciale;o riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;o cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si precisa in prposito che non è sufficiente la domanda alla Camera di commercio, ma è richiesta l'effettiva cancellazione al momento della domanda di indennizzo;o cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio istituito presso la Camera di commercio.Una volta in possesso dei citati requisiti e perfezionate le predette condizioni è possibile fare domanda all'Inps. L'indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia per un importo pari al trattamento minimo di pensione Inps, che nel 2024, come avanti precisato, è di EUR 598,61 mensili.Si precisa infine che l'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. La percezione di un reddito incompatibile fa decadere l'indennizzo, che non verrà ripristinato in caso di cessazione del reddito. Il periodo di fruizione dell'indennizzo è peraltro utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per il diritto a pensione, nell'ambito della Gestione commercianti, ma non per la misura della pensione.L'indennizzo si autofinanzia con una maggiorazione contributiva, pari allo 0,48%, applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti. --