Reversibilità e assegno ai superstiti

Un lettore della Provincia Pavese, nel segnalare l'avvenuto decesso della madre titolare di pensione di reversibilità, chiede di sapere se in relazione a detto evento possa beneficiare di detta pensione la propria sorella, maggiorenne e inabile, beneficiaria di pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento. Tali sobrie informazioni fanno verosimilmente ritenere che la madre del nostro lettore sia stata titolare della sola pensione di reversibilità, conseguita in seguito all'avvenuto decesso del consorte, e non anche di una pensione diretta maturata con lo svolgimento di attività lavorativa. In tal caso non risulta possibile offrire un riscontro positivo al quesito posto dal nostro lettore.La vigente normativa (articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n.903) infatti nell'individuare i beneficiari della pensione di reversibilità, in caso di morte di assicurato o pensionato, precisa, in particolare, che il diritto alla pensione ai superstiti sorge al ricorrere della condizione che il dante causa, già iscritto presso una delle gestioni di competenza dell'Inps, sia titolare di pensione diretta cioè di vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità. In altri termini per il sorgere del diritto alla pensione in questione si fa riferimento alla situazione esistente alla data di decesso del dante causa, come sopra individuato. La citata norma annovera peraltro tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e pertanto privi di qualsiasi capacità di guadagno e conseguentemente a carico del genitore. Tale impossibilità, per quanto sopra precisato, deve sussistere al momento della morte del lavoratore o pensionato e non rilevano eventuali aggravamenti dello stato di salute del superstite che siano intervenuti dopo la morte del familiare. La citata norma (articolo 22 della legge n.903/1965) precisa inoltre che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro siano a carico del pensionato, se questi prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.Il termine sostentamento implica pertanto sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia che lo stesso, come già precisato, fosse a carico del dante causa, come può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto. In particolare se il figlio inabile conviveva con il pensionato, condivideva cioè sia il tetto che la mensa, si prescinde dalla verifica del mantenimento abituale. Se invece il figlio non conviveva, viene accertato che il dante causa concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.In caso di figli maggiorenni inabili superstiti ai fini dell'accertamento del requisito della non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito richiesto nel 2024 è pari ad EUR 19.461,00. Per i percettori dell'indennità di accompagnamento il predetto limite deve essere aumentato dell'importo della stessa indennità e pertanto risulta pari, nel 2024, ad un totale di EUR 25.842,00.Ai fini dell'accertamento dei predetti limiti vengono considerati i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con l'esclusione dei redditi esenti. Infine, qualora la sorella del nostro lettore fosse già titolare di quota di pensione di reversibilità con riferimento al decesso del proprio padre, la stessa avrà comunque diritto alla reversibilità della madre. In caso di premorienza del padre, infatti, l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia non autosufficiente si trasferirebbe alla madre. In tal caso alla sorella del nostro lettore non rimarrebbe che chiedere all'Inps il ricalcolo della precedente quota di reversibilità attribuitale, pari al 20% della pensione liquidata al dante causa, insieme a quella della propria madre, pari al 60% come coniuge superstite, in quella del 70%, come unico beneficiario della pensione di reversibilità. --