Senza Titolo

Il signor Fabio segnala che quest'anno 2024 compirà 62 anni di età e potrà disporre di una contribuzione previdenziale di poco superiore a 41 anni. Detta contribuzione peraltro è costituita prevalentemente da contributi versati come lavoratore dipendente, ma in parte anche come lavoratore autonomo, in qualità di artigiano. In possesso della riferita situazione anagrafica e contributiva, egli vorrebbe potere conseguire il diritto alla pensione anticipata flessibile, nota come "quota 103", ma in proposito egli chiede di potere avere ogni informazione utile per il raggiungimento del suo obiettivo, in particolare sulla possibilità di potere utilizzare, a tal fine, congiuntamente le due contribuzioni di cui dispone.Nel fornire riscontro alla richiesta del signor Fabio, gli si segnala preliminarmente come la pensione anticipata flessibile, nota come "quota 103", già introdotta, in via sperimentale per il solo anno 2023 dalla legge di Bilancio 2023 - legge n. 197/2022, articolo 1, commi 283-285 -, sia stata prorogata di un anno, quindi per tutto il 2024, dalla legge di Bilancio 2024 - legge n. 213/2023, articolo 1, commi 139-140 -. Tale norma ha confermato per il 2024, ai fini del conseguimento del diritto alla predetta pensione anticipata, gli stessi requisiti di età e di contribuzione già previsti dalla precedente normativa e cioè il possesso di un'età anagrafica di 62 anni insieme ad un'anzianità contributiva di 41 anni, ma ha tuttavia introdotto alcune novità sulle modalità di fruizione della citata pensione.Per intanto si informa il signor Fabio che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato. E quindi sono utili quelle accreditate nell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), come lavoratore dipendente e come lavoratore autonomo, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'Inps, nonché nella Gestione separata. Nel caso di contribuzioni accreditate presso l'Ago va verificato il perfezionamento di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e disoccupazione. Quanto alle novità introdotte dalla legge n. 213/2023, per quanti maturano nel 2024, anche in regime di cumulo, i requisiti previsti per accedere alla pensione anticipata flessibile, una prima novità riguarda la modalità di calcolo di detta pensione, che verrà pertanto liquidata in base alle regole del sistema contributivo, di cui al decreto legislativo n. 180/1997. A riguardo la normativa ha altresì fissato la misura mensile massima della pensione, che non potrà essere superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps, valore che nel 2024 è pari ad EUR 2.394,44 essendo pari ad EUR 598,61 il trattamento minimo per il 2024. La successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo avverrà peraltro dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia e cioè dal mese successivo al compimento dei 67 anni, validi, al momento, fino al 2026.Per quanto riguarda la decorrenza della pensione anticipata flessibile, maturata con i requisiti previsti per l'anno 2024, relativamente ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni ed ai lavoratori autonomi, il trattamento pensionistico decorre trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il trattamento pensionistico decorre invece trascorsi nove mesi dalla maturazione dei requisiti. Si segnala infine al signor Fabio che la pensione liquidata in base alle regole di "quota 103", a datare dalla sua decorrenza e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccetto quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di EUR 5.000 lordi annui. Pertanto il conseguimento di tali redditi successivamente alla decorrenza della pensione "quota 103" e fino alla maturazione del diritto alla citata pensione di vecchiaia comportano la sospensione della pensione anticipata flessibile nell'anno di produzione di tali redditi. --