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Il signor Francesco, 63 anni e in possesso di una contribuzione previdenziale di circa 31 anni, maturata con attività di lavoro dipendente in azienda privata, segnala preoccupato la prospettiva di dover cessare la propria attività di lavoro, in conseguenza della chiusura dell'azienda dove attualmente presta servizio.In proposito egli chiede di potere avere ogni utile informazione per poter fare ricorso alla cosiddetta R.I.T.A., essendo egli iscritto a un fondo di previdenza complementare, onde potere disporre di risorse economiche aggiuntive, in attesa di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia.I fondi di previdenza complementari, come noto, rappresentano una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, con l'obiettivo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Nel riscontrare il quesito del signor Francesco si precisa come in effetti la predetta R.I.T.A., acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, istituita, con carattere sperimentale, dalla legge di bilancio 2017 - legge n.232/2016 -, ma resa strutturale dalla legge di Bilancio 2018 - n.205/2017, costituisca una possibilità offerta ai lavoratori iscritti ad un fondo di previdenza integrativa di ricevere da tale fondo una rendita temporanea anticipata, per un periodo di tempo limitato e cioè fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Più in particolare la citata legge ha infatti previsto l'erogazione di tale rendita per i lavoratori, iscritti alla previdenza integrativa, che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, attualmente prevista in 67 anni, entro i 5 anni successivi e siano nello stesso tempo in possesso di almeno 20 anni di contributi nel predetto regime obbligatorio. La rendita anticipata è riconosciuta peraltro anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. In entrambe dette previsioni deve comunque sussistere la cessazione dell'attività lavorativa insieme al possesso di almeno 5 anni di contributi per la pensione privata integrativa. Si tratta sostanzialmente della erogazione frazionata di un capitale per il periodo considerato pari al montante accumulato richiesto. Non si tratta pertanto di una rendita vera e propria ma del pagamento periodico delle somme, o di una parte delle stesse, accantonate presso il fondo pensione integrativo. In altri termini si tratta dell'erogazione anzitempo delle somme che un lavoratore ha versato e accumulato presso detto fondo. Detta erogazione costituisce pertanto un sostegno finanziario, in attesa della maturazione dei requisiti per la pensione pubblica obbligatoria a carico dell'Inps o di altro ente previdenziale obbligatorio, ma allo stesso tempo risposta alla richiesta di flessibilità in uscita verso la pensione. La RITA può essere riconosciuta tuttavia solo agli iscritti a fondi di previdenza complementari in regime di contribuzione definita, cioè quei fondi pensione il cui contributo da versare è stabilito dalle fonti istitutive ed è fisso, mentre il trattamento pensionistico complementare, che sarà erogato all'iscritto, non è predeterminato o predeterminabile. Lo stesso iscritto potrà poi determinare la parte del montante, cioè la somma di tutti i contributi da lui versati ed accumulati presso il fondo pensione di appartenenza, da destinare alla RITA, potendo essere impegnato l'intero importo di tale montante o di una sua porzione. Si sottolinea inoltre come la RITA goda di vantaggi fiscali: sulla parte imponibile della stessa viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con un'aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad un minimo del 9%. Infine il suo pagamento potrà essere effettuato con periodicità non superiore a 3 mesi. --