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Il signor Alberto, di anni 48, segnala di avere iniziato nel 1997 la sua attività lavorativa come dipendente di azienda privata. Detta attività ha avuto un percorso lavorativo discontinuo e frammentato, tale da creargli diversi vuoti, cioè assenza di contributi (scoperture contributive) nel suo conto assicurativo. Tale situazione è motivo per lui di preoccupazione non solo per le possibili implicazioni sul conseguimento del suo futuro trattamento pensionistico, ma in particolare sul collegato importo. In proposito egli pensa se non ci sia la possibilità di coprire le predette scoperture contributive e a tale riguardo egli chiede di potere avere utili informazioni.Il riscontro a tale quesito è sostanzialmente positivo, grazie ad una specifica norma contenuta nella legge di Bilancio 2024, recentemente approvata dal Parlamento, che prevede una forma di riscatto che consente, a determinate condizioni, di coprire i periodi privi di contribuzione. L'articolo 1, commi 126-130, della predetta legge prevede infatti, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto od in parte i periodi privi di contribuzione obbligatoria o figurativa, recuperandoli ai fini pensionistici. Tali periodi devono essere antecedenti all'entrata in vigore della citata legge di Bilancio 2024, compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle citate forme assicurative, ma soprattutto non soggetti a obbligo contributivo in tali forme, nè che siano coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata presso altre forme di previdenza obbligatoria come le Casse previdenziali dei liberi professionisti oppure in un Paese estero.Sono riscattabili in sostanza soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Pertanto la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo anche se tale obbligo si sia prescritto. E' precisato inoltre che l'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa antecedente il 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi della norma in questione, con conseguente restituzione dei contributi. I predetti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. L'onere del riscatto da versare all'Inps è calcolato applicando l'aliquota contributiva della gestione in cui viene operato il riscatto alla retribuzione lorda assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di riscatto ed è rapportato al periodo oggetto del riscatto. Nella gestione dei lavoratori dipendenti la citata aliquota è pari al 33%. Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili , ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione ed il relativo importo è deducibile dall'imposta sui redditi. La rateizzazione peraltro non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbono essere utilizzati per la liquidazione della pensione o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.La domanda di riscatto è presentata, in via telematica, dal diretto interessato o dal suo superstite. Per i lavoratori del settore privato la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. --