Reversibilità in base alle fasce di reddito

La signora Amelia è in attesa della liquidazione della pensione di reversibilità cui ha diritto, come unica superstite, in conseguenza della perdita del proprio coniuge, già pensionato. Ella al presente svolge un'attività di lavoro come lavoratrice dipendente, ma ha il timore che, in tale condizione, sia prevista una incompatibilità tra detta pensione e il reddito che ricava dalla sua attività lavorativa. A tale riguardo si segnala alla signora Amelia che la normativa non prevede alcuna incompatibilità tra la fruizione della pensione di reversibilità e il reddito da lavoro dipendente. La normativa - articolo 1, comma 41, della legge n.335/1995 - prevede tuttavia una riduzione dell'importo della pensione di reversibilità in funzione del reddito complessivo posseduto dal beneficiario. Più precisamente tale norma prevede infatti che le pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di pensionato possano essere erogate, senza alcuna trattenuta, nell'aliquota del 60% dell'importo della pensione del dante causa nel caso in cui il beneficiario sia il solo coniuge superstite, quando lo stesso abbia un reddito inferiore all'importo pari a tre volte quello del trattamento minimo annuo delle pensioni Inps. Essendo tale trattamento minimo annuo, nel 2023, pari ad EUR 7.328,62 (trattamento minimo mensile di EUR 563,74 x 13), il reddito posseduto da non superare è pari pertanto ad EUR 21.985,86 ( EUR 7.328,62 x 3).Se il beneficiario dispone, nel 2023, di redditi superiori a 3 volte il citato trattamento minimo annuo (EUR 21.985,86) e compresi nella fascia tra redditi di EUR 21.985,86 e di EUR 29.314,48 o superiori a 4 volte detto trattamento minimo annuo e compresi nella fascia di redditi tra EUR 29.314,48 e di EUR 36.643,10 o infine superiori a 5 volte il citato trattamento minimo annuo Inps e pertanto dal reddito di EUR 36.643,10 in su, l'importo della pensione di reversibilità viene ridotto rispettivamente del 25%, del 40% e del 50%.Tali limiti trovano peraltro applicazione nel caso di pensione di reversibilità spettante al solo coniuge superstite o ai genitori, fratelli e sorelle del dante causa. Ai fini della prevista riduzione vengono valutati tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, e quindi i redditi di lavoro, dipendente e/o autonomo, di impresa, di pensione, escluso quello derivante dalla pensione di reversibilità sulla quale dovrebbe essere effettuata la riduzione e come anche quello di altre pensioni di reversibilità, di cui fosse titolare il beneficiario. Non sono considerati inoltre: i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione e le competenze sottoposte a tassazione separata. La norma citata prevede tuttavia un correttivo o clausola di salvaguardia applicabile quando il reddito posseduto supera di poco una delle fasce di reddito previste. In questo caso è previsto che l'importo della pensione di reversibilità non possa essere comunque inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. Esempio: se il reddito posseduto dal coniuge superstite fosse pari, con riferimento al 2023, ad EUR 23.000 e pertanto superiore al limite di reddito (EUR 21.985,86) oltre il quale è prevista la riduzione della pensione del 25%, la pensione di reversibilità non è ridotta del 25%, ma di un importo, su base annua, tale che porti, in definitiva, il reddito a disposizione del beneficiario, quello valutato ai fini della riduzione in questione, ad un importo non superiore ad EUR 21.985,86.In questo caso la pensione sarà pertanto ridotta di un importo, su base annua pari ad EUR 1.014,14 cioè la differenza tra EUR 23.000 ( reddito complessivo posseduto) e EUR21.985,86 che rappresenta per il 2023 l'importo massimo di reddito entro il quale non viene applicata sulla pensione di reversibilità alcuna trattenuta. --