Senza Titolo

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima è una misura cautelare con la quale il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi, di norma frequentati dalla persona offesa e di mantenerne una certa distanza. Se necessario, per ragioni di sicurezza, le stesse prescrizioni possono essere disposte anche a tutela degli altri congiunti, conviventi o comunque persone legate alla vittima da relazione affettiva, come i figli. Questo strumento è stato pensato soprattutto come strumento di repressione del reato di stalking ma può essere applicato per diverse altre ipotesi di reato. A chiedere il provvedimento, utilizzato con frequenza nella procedura prevista dal Codice rosso, a tutela delle vittime che denunciano reati di violenza e maltrattamenti, è la procura, mentre ad autorizzarlo è il giudice delle indagini preliminari. Davanti al giudice è previsto anche l'interrogatorio di garanzia dell'indagato.