Senza Titolo
Nuovo metodo di calcolo dal 1° ottobre del prezzo del gas per gli oltre sette milioni di utenti che aderiscono al mercato tutelato dall'Arera. Il riferimento non sarà più la media trimestrale dei prezzi che si formano nel Ttf, Title Transfer Facility, il mercato olandese del centro Europa, ma quella dei prezzi all'ingrosso italiano che sono definiti mensilmente nel Psv, il Punto di Scambio Virtuale. L'adeguamento a tre mesi alle variazioni del prezzo di mercato avrebbe comportato per il consumatore il rischio di pagare di più quello che già costa meno. Per il fornitore il default di non essere in grado di fornire il gas per averlo venduto a un prezzo troppo basso. Per il sistema e a spese di tutti, la necessità di far intervenire in soccorso altri operatori, scelti da Arera, per evitare che qualcuno resti senza energia. Il nuovo sistema di indicizzazione non comporta grandi sconvolgimenti per il consumatore: nella serie storica dei prezzi mensili a confronto il Psv è più in alto alcuni mesi, ma viene superato dal Ttf in altri. E la modifica impatterà comunque solo per poco. Se non ci saranno proroghe, il mercato tutelato del gas finisce con gennaio 2023, a differenza di quello dell'energia elettrica, che durerà sino al gennaio 2024. Arera ha segnalato la necessità dell'allineamento delle date, per evitare problemi di confusione nella comunicazione commerciale.Se le bollette emesse dovessero essere rettificate, il venditore ha l'obbligo non solo di darne informazione in fattura, ma anche in un'apposita sezione sul proprio sito web. Se aumenteranno i prezzi dovranno spiegare il motivo e i metodi di calcolo rivisti. Costituito il tavolo di lavoro emergenziale con le associazioni dei consumatori per rendere efficace l'informazione. Le altre tutelePer le bollette di luce e gas è stata sospesa dal decreto Aiuti bis, sino al 30 aprile 2023, la modifica unilaterale dei contratti da parte dei venditori, comunicata anche con preavviso antecedente al decreto, salvo che le modifiche siano già in atto.Ulteriori garanzie per il consumatore si trovano in dettaglio nell'Atlante per il consumatore sul sito di Arera. Anche se saranno integrate, dopo il giugno 2024, da quanto previsto dalla Direttiva europea 944/2017, recepita nel Decreto legislativo 210/2021, attuata da Arera con la deliberazione 121/2022, sono tutte già efficaci. Riguardano il contratto, la fornitura, la bolletta e i diritti e le tutele dell'utente. Il contratto deve contenere durata e rinnovo, il prezzo e le sue variazioni, ogni onere ulteriore, il deposito cauzionale, le modalità di fatturazione anche in base alla stima, la domiciliazione, i termini e le modalità di pagamento, le penali o gli interessi di mora, come richiedere le verifiche tecniche del contatore e le procedure di conciliazione, obbligatoria prima di agire in giudizio, presso Arera o gli organismi iscritti nell'elenco Adr dell'Autorità, o presso le Camere di Commercio aderenti. Attivo presso Arera lo Sportello per il consumatore per risolvere problemi che non sono stati superati dal reclamo scritto inviato al Gestore.Non basta una mailSino a quando non entreranno in vigore le semplificazioni previste dalla direttiva Ue, ogni venditore potrà disciplinare in contratto come potranno essere inviati i reclami. Obbligo di risposta se nella richiesta sarà indicato nome e cognome del cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale o e-mail e il servizio al quale si riferisce il reclamo. Il contenuto della risposta dovrà essere conforme alle regole della Bolletta 2.0, con parole di uso comune e contenere la valutazione documentata, con i riferimenti normativi, della richiesta e la descrizione e i tempi delle azioni correttive attuate.Il cambio di fornitoreBasta stipulare il nuovo contratto di fornitura. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e il recesso del vecchio contratto, da uno a due mesi per il passaggio effettivo alla data indicata sul nuovo contratto. Cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo quelli eventualmente connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto. È però necessario che il nuovo fornitore rispetti i tempi previsti nel contratto in precedenza sottoscritto, per evitare sovracosti e penali. gl. bi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA