Isopensione, ecco quando si può fare
Il signor Alberto, 62 anni compiuti, segnala di possedere 30 anni di contributi maturati con esclusiva attività di lavoro dipendente in azienda privata. Egli ha necessità di cessare la sua attività di lavoro e avrebbe voluto potere utilizzare una delle attuali previste forme di prepensionamento, come ad esempio quella nota come "pensione quota 100" o "quota 102". Non potendo disporre dei relativi e previsti requisiti egli pensa se non sia possibile fare ricorso al prepensionamento, noto come isopensione, chiedendo a riguardo ogni necessaria informazione.Nel riscontrare tale richiesta, si segnala come l'isopensione sia una forma di esodo aziendale, che permette ai datori di lavoro di accompagnare alla pensione coloro che sono prossimi al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Essa consente infatti ai lavoratori anziani, dipendenti da aziende, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, fino a un massimo di sette anni rispetto all'età pensionabile (pensione di vecchiaia) in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico. Tuttavia il ricorso a tale prepensionamento non può essere attivato autonomamente dal lavoratore dipendente: la relativa procedura è attivata dalle citate aziende previo accordo sindacale. La legge istitutiva di tale strumento - legge n. 92/2012, art. 4, commi da 1 a 7/ter - ha previsto infatti che " nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione (isopensione) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento".Sono pertanto interessati i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A. G. O.) e ai fondi sostitutivi che maturino i requisiti minimi per la pensione, quella di vecchiaia o quella anticipata, entro i 7 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La validità di questa regola, riguardante sostanzialmente il periodo di esodo e quindi di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione, è stata peraltro confermata fino al 2023 dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, art. 1, comma 345).In definitiva i dipendenti che aderiscono consensualmente a tale prepensionamento ricevono un assegno a carico del datore di lavoro, che sarà pagato dall'Inps previo versamento del relativo ammontare da parte dello stesso datore di lavoro, per un importo pari al trattamento di pensione calcolato dall'Inps al momento dell'esodo, cioè dell'accesso all'isopensione. Nello stesso tempo e per tutto il periodo dell'isopensione il datore di lavoro dovrà versare sempre all'Inps la prevista contribuzione, calcolata sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto alla pensione definitiva. Detti impegni dovranno essere garantiti da fideiussione bancaria. I lavoratori interessati potranno così percepire, una volta esaurito il periodo di fruizione della prestazione anticipata, la stessa pensione che avrebbero ricevuto se fossero rimasti in attività lavorativa fino al raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione e pertanto senza alcuna penalizzazione. La procedura prevede che il datore di lavoro presenti all'Inps il riferito accordo sindacale per consentire all'Istituto di verificare in capo ai lavoratori interessati all'esubero, individuati nell'accordo stesso, il possesso dei requisiti per il pensionamento. Con la precisazione che mentre la domanda di isopensione è presentata dall'azienda, quella di accesso alla pensione definitiva deve essere presentata dal lavoratore. --