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Punita anche l'istigazione al reatoL'articolo 2 del disegno di legge Zan punisce chi istiga a discriminare in base a «sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità».L'identità di genereNell'articolo 1, la nuova legge definisce tra gli altri il concetto di identità di genere: ovvero l'identificazione di sé come genere anche se diversa dal sesso biologico.Contro ogni discriminazioneIl ddl garantisce la tutela di una persona transgender anche se la transizione di genere non è conclusa. Sono punite le discriminazioni per motivi razziali o religiosi.