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9 All'imputato definitivamente assolto in un processo penale (ex articolo 530 Codice di procedura penale), spetta un rimborso delle spese legali fino a un massimo di 10.500 euro. Il rimborso è possibile se l'imputato è andato a processo: la norma richiede una sentenza di assoluzione e non un proscioglimento. La formula di assoluzione, inoltre, deve essere una delle seguenti: il fatto non sussiste; l'imputato non ha commesso il fatto; il fatto non costituisce reato; il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il rimborso viene corrisposto in 3 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno dopo l'assoluzione.