Riscatto della laurea, un caso particolare
Il signor Stefano, 50 anni di età e dipendente di amministrazione pubblica, segnala di avere conseguito il diploma di laurea il cui corso di studi universitari si colloca nel periodo dal 1993 al 1998. In proposito egli chiede di sapere se, per il riscatto del riferito periodo di studi, come anche di quello successivo per il conseguimento del diploma di specializzazione, può utilizzare la norma che consente di determinare in forma agevolata l'onere richiesto per la loro effettuazione. La norma cui fa riferimento il signor Stefano è quella contenuta nel comma 6 dell'articolo 20 della recente legge n. 26/2019 di conversione del decreto legge n. 4 del 29 gennaio 2019, meglio noto per avere introdotto la pensione anticipata con "quota 100" . Tale norma ha previsto infatti un diverso e più favorevole sistema di determinazione dell'onere di riscatto del corso di studi universitari relativi ai periodi che si collochino tuttavia nel sistema di calcolo contributivo, cioè successivi al 1995, che rappresenta la modalità di calcolo della pensione per quanti hanno iniziato a prestare attività lavorativa a far tempo dal 1996 o che comunque non possiedano, con riferimento al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e limitatamente, in quest'ultimo caso, alla contribuzione versata dal 1996 in poi.Nella situazione del signor Stefano il periodo interessato sarebbe pertanto il biennio 1996-1998 del suo corso universitario e l'intero periodo previsto per il diploma di specializzazione. In tale ipotesi l'onere del periodo di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare determinato sul minimale di reddito vigente nell'anno di presentazione della domanda di riscatto, previsto per il calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, vigente nello stesso periodo, dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L'importo del predetto contributo di riscatto annuo per il corrente anno 2020 è pertanto pari ad EUR 5.264,49 essendo di EUR 15.953,00 il valore, stabilito per il 2020, del riferito reddito minimale, e del 33% la prevista aliquota di computo (33% di 15.953,00).La descritta modalità di calcolo, applicabile solo agli anni di corso di laurea che si collocavano nel sistema contributivo, cioè quelli successivi al 31 dicembre 1995, è stata dall'Inps positivamente modificata nel senso di ammettere la possibilità di riscatto agevolato del periodo di laurea anche se tale periodo si colloca in tutto o in parte prima del 31 dicembre 1995, ma ad una condizione: che il soggetto richiedente opti per la liquidazione della pensione con il sistema interamente contributivo. Per esercitare tale opzione si deve essere in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni, di essere comunque titolari di un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 anni di contributi successivi al 31 dicembre 1995 (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995).La possibilità di utilizzo del riscatto "agevolato" è comunque riservato agli iscritti a qualsiasi gestione Inps e che abbiano pertanto versato almeno un contributo a tali gestioni, mentre non è possibile per chi è stato iscritto unicamente ad una cassa professionale. Al signor Stefano si segnala che non possono comunque formare oggetto di riscatto i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, così come non si possono riscattare gli eventuali anni di "fuori corso". E' tuttavia possibile il riscatto di periodi parziali del corso legale degli studi universitari. In assenza della riferita "opzione" l'onere di riscatto degli anni universitari collocati prima del 1996 viene peraltro calcolato con le regole del sistema retributivo e pertanto certamente più elevato. Si segnala infine al signor Stefano che il costo del riscatto agevolato può essere rateizzato in massimo dieci anni e costituire onere deducibile ai fini fiscali, come anche che gli anni riscattati valgono per il diritto alla pensione ed alla sua misura. --