Come funziona la "facoltà di computo"

La signora Franca, 62 anni compiuti, segnala di possedere poco più di 22 anni di contributi, versati peraltro in due differenti gestioni previdenziali. Più precisamente: i primi 7 anni, dal 1990 al 1997, risultano versati come lavoratrice dipendente nel settore privato, mentre gli ulteriori 15 anni sono stati versati alla Gestione separata alla quale è iscritta. Nel fornire tali notizie la signora Franca chiede di sapere come potrà utilizzare le contribuzioni di cui è in possesso al fine di conseguire il diritto al trattamento pensionistico. La soluzione al suo quesito, conosciuta come "facoltà di computo", viene offerta dall'articolo 3 del D.M. n.282 del 1996 che testualmente dispone che "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.233/1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23 della legge n.335/1995". Si tratta pertanto di una norma che consente di ottenere la pensione nella Gestione separata, comprensiva anche dei versamenti relativi a periodi di attività di lavoro svolti come lavoratore dipendente o autonomo.La riferita facoltà di computo, precisa l'Inps, è esercitabile soltanto, sia nell'ipotesi in cui i predetti periodi si collochino antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data, come sembra essere la situazione della signora Franca. Si deve essere, inoltre, nelle condizioni per esercitare l'opzione al calcolo contributivo, come previste dalla legge n.335/1995. Tali condizioni, peraltro possedute dalla signora Franca, sono: un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995 ed un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.Per l'esercizio della facoltà di computo non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo, ma è sufficiente che sia in possesso delle citate condizioni e faccia specifica richiesta di computo all'atto del pensionamento. La facoltà di computo in questione può essere utilizzata, in particolare, ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia e per quella anticipata, i cui trattamenti saranno liquidati, si intende, a carico della gestione separata. I requisiti di accesso e di calcolo sono quelli previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31.12.1995. Tali requisiti, per la pensione di vecchiaia, sono il possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni ed un'età anagrafica pari a 67 anni fino al 31.12.2022. Questo requisito anagrafico potrà essere infatti adeguato dal 2023 agli eventuali aumenti della speranza di vita. L'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito tuttavia solo se, in aggiunta ai citati requisiti anagrafici e contributivi, l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (importo soglia), il cui valore per il corrente anno 2020 è pari ad EUR 690,42 (assegno sociale di EUR 460,42x1,5). Diversamente, tale pensione potrà essere conseguita al raggiungimento dei 71 anni di età, validi nel biennio 2021-2022. Con la norma sulla "pensione con computo" è possibile anche conseguire il diritto alla pensione anticipata, calcolata interamente con il sistema contributivo, ma con requisiti ridotti rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori: è possibile infatti accedervi a 64 anni di età - valevoli per il biennio 2021-2122 - e con 20 anni di contributi. A condizione tuttavia che l'importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, valore che per il 2020 è pari ad EUR 1.288,78 (assegno sociale di EUR 460,28x2,8). --