La corruzione come la mafia Niente carcere per i pentiti

Paolo Colonnello / milanoPiù che il "daspo per i corrotti", il vero architrave della nuova legge anticorruzione promessa dal governo sarà una norma che introdurrà "il pentito di corruzione". Ovvero una speciale causa di non punibilità «per la spontanea, tempestiva e fattiva collaborazione» del corrotto. In sostanza, se ti penti, confessi, fai i nomi dei complici e restituisci il malloppo in un tempo molto ristretto, puoi tornartene a casa senza danni.Dopo mafia e terrorismo, avremo dunque anche il fenomeno del pentitismo per corruzione. Ammesso che i corrotti vengano scoperti. Per i tecnici del ministero la novità è «in linea con la ratio che ispira la legge sul wistleblowing», ovvero la norma che consente di denunciare rimanendo sotto copertura, eventuali episodi di corruzione e che va ad aggiungersi alla figura "dell'infiltrato" o agente provocatore che dir si voglia. L'ipotesi in questione però si rifà direttamente a una vecchia idea, nata all'inizio degli anni '90 dal pool che si occupò dell'inchiesta "Mani Pulite", ma mai recepita in oltre 25 anni da nessun governo. È ora l'arma più potente contenuta nel disegno di legge anticorruzione che il Guardasigilli Alfonso Bonafede si appresta a portare nella riunione dell'esecutivo di questo fine settimana. Il nuovo articolo di legge prenderà il numero "323-ter" e verrà applicato ai reati che vanno dalla corruzione alla concussione, al voto di scambio (traffico di influenze illecite). Secondo il ministero, la norma consegue due scopi: sul piano «special-preventivo», rompe il muro di omertà che di solito accompagna questi reati, rendendo possibile anche l'acquisizione di elementi probatori normalmente molto difficili da assicurare al processo; sul piano invece «general-preventivo», disincentiva la condotte illecite, introducendo, e questo è forse il punto più importante, un "fattore insicurezza" con effetti dissuasivi che renderebbero "inidoneo" per sempre al sistema corruttivo chi ha denunciato in precedenza i suoi sodali.Ma come si svolgerà il percorso del pentito di corruzione? Intanto ci saranno due strade, con l'introduzione di un secondo comma nell'articolo 323 bis che, per i soli casi di corruzione o induzione indebita, prevede l'attenuante "a effetto speciale" (diminuzione della pena da un terzo a due terzi) nel caso il colpevole «si sia efficacemente adoperato» per conseguire uno di questi risultati: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; collaborare con gli inquirenti per l'ìndividuazione di altri complici; favorire la raccolta e la conservazione delle prove dei reati o il sequestro delle somme o di altre utilità ottenute. Per ottenere la causa speciale di non punibilità, l'autore del reato dovrà invece attivarsi entro i limiti temporali strettissimi dalla commissione dei fatti prima di essere iscritto sul registro degli indagati «e comunque entro 6 mesi dalla commissione del fatto»; dovrà inoltre denunciare il reato «volontariamente» e fornire «indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare altri responsabili».Nel caso si tratti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, inoltre, la non punibilità è «ulteriormente subordinata alla messa a disposizione dell'utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all'indicazione di elementi utili a individuare il beneficiario effettivo». Infine, per evitare strumentalizzazioni della nuova norma, la causa di non punibilità «non si applica quando vi è prova che la denuncia sia stata premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato». Insomma, i pm dovranno vigilare sull'autenticità dei pentimenti. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI