Banche ko, risarcimenti possibili
MILANONon c'è risoluzione che tenga e a fronte di pretese risarcitorie sui servizi d'investimento prestati ai clienti da una delle quattro banche "decotte" messe in liquidazione nel 2015 secondo l'Arbitro Consob possono venire chiamati a risponderne quanti hanno rilevato le quattro "good bank", ovvero Ubi (per Banca Marche, Etruria e CariChieti) e Bper (per CariFerrara) mantenendo i rapporti contrattuali in continuità. È la decisione rivoluzionaria presa ieri dall'Arbitro Consob per le controversie finanziarie pronunciandosi su alcuni ricorsi di investitori in azioni di Banca Marche nell'aumento di capitale del 2012, che hanno lamentato di averlo fatto - appunto - in qualità di clienti e nell'ambito del quadro informativo fornito dalla banca. Il pronunciamento dell'Arbitro Consob, che per altro formalmente non nomina l'istituto delle Marche, apre insomma la via ad altri ricorsi analoghi legati a investimenti azionari nelle quattro "bad bank" con l'«allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento». Non invece nel caso di investimenti su obbligazioni subordinate nelle quattro banche, visto che la legge aveva affidato la competenza a un organismo all'interno di Anac. Diverso ancora il caso delle due "nuove" banche venete acquistate da Intesa Sanpaolo, dove resta ancora da stabilire quale sarà l'organismo chiamato a stabilire l'eventuale ristoro. Va infine ricordato che le decisioni dell'Arbitro Consob non sono in teoria vincolanti, ma l'esperienza a un anno dall'inizio dell'operatività dell'organismo dice che gli intermediari tendono ad adeguarsi alle decisioni avverse, con un'unica eccezione a oggi (Popolare di Bari), alla quale è stata data la pubblicità prevista. L'Arbitro ha argomentato sulle decisioni nei ricorsi su Banca Marche che proprio il provvedimento di Bankitalia del 2015 sulla liquidazione fa emergere la continuità dei rapporti contrattuali e come i clienti avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie verso la "Vecchia Banca", allo stesso «non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della "Nuova Banca". Quanto alla procedura di risoluzione "a carico" di azionisti e obbligazionisti, si riferisce «all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti», ma non si possono ritenere inglobate in essa anche pretese risarcitorie relative a rapporti contrattuali tra cliente e intermediario per servizi d'investimento «unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca».