Diritto all'anticipo con la norma eccezionale
Il signor Giuseppe, che questo mese compirà 65 anni di età, segnala di volere conseguire il diritto alla pensione anticipata, facendo ricorso alla norma eccezionale contenuta nell'articolo 24, comma 15/bis, della legge di riforma previdenziale n. 214/2011, meglio nota come riforma Monti-Fornero, ritenendo di essere in possesso, al 31 dicembre 2012, dei requisiti previsti dalla norma citata per poterne chiedere l'utilizzo. In proposito egli nutre tuttavia alcune perplessità, collegate da un lato alla circostanza che egli alla data del 28 dicembre 2011 non svolgeva attività di lavoro dipendente nel settore privato e dall'altro che l'anzianità contributiva, da lui stesso maturata alla predetta data del 31 dicembre 2012 come lavoratore dipendente del settore privato, nell'entità richiesti dalla citata norma (almeno 35 anni), è comprensiva degli anni degli studi universitari, oggetto di riscatto ai fini previdenziali, che sembrerebbero da escludersi e pertanto non utilizzabili nella sua situazione. In relazione alla segnalata perplessità egli chiede di potere avere ogni opportuno ragguaglio e precisazione. Per quanto di diretto e specifico interesse del signor Giuseppe, è necessario ricordare che la norma cui egli fa riferimento prevede, in particolare ed in via eccezionale, che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) ed alle forme sostitutive della medesima possano conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: -) possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; -) maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico previsti dalla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni. Si tratta in altri termini del cosiddetto "sistema delle quote" - somma di età e contribuzione possedute - per cui nel 2012, secondo quest'ultima legge citata, i lavoratori dipendenti per poter accedere alla pensione di anzianità dovevano raggiungere "quota 96, con almeno 35 anni di contributi e con un'età anagrafica di almeno 60 anni.Al citato requisito anagrafico dei 64 anni di età si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, per cui lo stesso nel periodo 2016-2018 è pari a 64 anni e 7 mesi. L'applicazione della norma in questione è stata peraltro accompagnata da diversi interventi correttivi e chiarificatrici, che giustificano i dubbi nutriti dal signor Giuseppe. In sede di prima applicazione delle predette disposizioni è stato così ad esempio sottolineato come le stesse valessero per i lavoratori e le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 214/2011, e cioè al 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Questa interpretazione applicativa è stata ritenuta particolarmente limitativa del diritto sancito con il citato articolo 24, comma 15/bis di quest'ultima legge, ma la stessa è stata superata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo ha infatti ridefinito l'individuazione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell'applicazione della norma in argomento, precisando che la norma in questione può essere applicata anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. A condizione tuttavia che gli stessi alla data del 31 dicembre 2012 avessero maturato comunque il previsto requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Con l'esclusione tuttavia dal computo dellapredetta anzianità contributiva dei periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa, come il riscatto della laurea. Ma anche quest'ultima interpretazione è stata recentemente superata con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato. Per gli stessi è ora possibile, ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dalla norma in questione, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, utilizzare anche i sopra citati periodi contributivi, precedentemente esclusi. Alla condizione tuttavia, come è stato precisato dall'Inps, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando gli stessi periodi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesto dal menzionato articolo 24, comma 15/bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come lavoratore dipendente del settore privato. Alla luce delle riferite notizie e collegate precisazioni possono ritenersi pertanto superate le perplessità nutrite dal signor Giuseppe, come dallo stesso segnalate. A condizione, come è stato precisato, che la sua contribuzione da riscatto si sommi, ai fini del raggiungimento di quella minima richiesta dalla norma in questione, cioè i 35 anni, ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato. Pertanto il signor Giuseppe, che ha peraltro già maturato il richiesto requisito anagrafico dei 64 anni e 7 mesi di età, può presentare la domanda per conseguire il diritto alla pensione anticipata facendo ricorso alla norma eccezionale in argomento. Allo stesso signor Giuseppe si ricorda inoltre che per conseguire il diritto alla predetta pensione è comunque richiesta anche la cessazione di ogni rapporto di lavoro dipendente.