Da dipendente a commerciante: ecco gli scenari
Il signor Franco, prossimo al compimento di 54 anni di età, segnala di avere maturato, con riferimento alla fine dello scorso anno 2016, una contribuzione previdenziale valutata in 36,5 anni, avendo iniziato la propria attività lavorativa a giugno del 1980. Egli ha in proposito precisato che la predetta attività lavorativa è stata svolta in buona parte del tempo come lavoratore dipendente da impresa artigiana e solo recentemente - dal 2010 - come lavoratore autonomo (commerciante). Nel segnalare questi dati il signor Franco chiede che gli possa essere indicata ogni possibile prospettiva pensionistica che a riguardo egli può concretamente coltivare. Nel fornire allo stesso signor Franco le notizie richieste, gli si deve precisare preliminarmente che le soluzioni pensionistiche che gli saranno indicate tengono conto della somma delle contribuzioni di cui egli è titolare, pur se risultano versate in due differenti gestioni: quella dei lavoratori dipendenti del settore privato e quella speciale degli esercenti attività autonome, che nel suo caso è quella dei commercianti. Le stesse prospettate soluzioni ipotizzano peraltro che egli continui a prestare ininterrottamente la propria attività lavorativa, anche se in particolare quella di commerciante, versando in pari tempo la dovuta contribuzione. La normativa di riferimento prevede infatti l'utilizzo congiunto delle citate due diverse contribuzioni ai fini del raggiungimento del diritto ad un unico trattamento pensionistico. L'importo della pensione spettante, che verrà liquidata verosimilmente a carico della gestione speciale dei commercianti, una volta maturati i previsti requisiti, come verranno di seguito precisati, sarà peraltro composto da due quote: una a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti e l'altra a carico della Gestione speciale dei Commercianti, in funzione ed in proporzione dei rispettivi versamenti contributivi effettuati nel tempo alle predette gestioni previdenziali. Tutto ciò premesso ed in considerazione dell'entità complessiva della contribuzione di cui il signor Franco è oggi titolare, la prospettiva pensionistica più agevole da realizzare risulta quella di fare ricorso alla pensione anticipata, il cui diritto si consegue con il solo possesso di una determinata contribuzione, prescindendo pertanto dall'età anagrafica posseduta. Nella sua situazione, secondo la vigente normativa, la contribuzione, che egli dovrà maturare per conseguire il diritto alla pensione anticipata, dovrà essere pari a 43 anni ed 8 mesi, raggiungibile pertanto con il mese di gennaio 2024, continuando a versare fino a questa data la contribuzione dovuta. In tale anno infatti è prevista, per i lavoratori dipendenti ed autonomi, la maturazione della predetta contribuzione per ottenere la pensione anticipata, la cui decorrenza viene fissata al mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, non essendo più operante la regola della cosiddetta "finestra mobile" o decorrenza differita. Inoltre alla predetta epoca di gennaio 2024 il signor Franco, pur avendo meno di 62 anni di età, non subirà peraltro l'applicazione sulla sua pensione anticipata di alcuna penalizzazione. Sono state infatti abolite definitivamente, in forza della recente legge di bilancio 2017 - n. 232/2016, art. 1, comma 194 - le penalizzazioni previste dalla precedente legge di riforma previdenziale - la cosiddetta legge Fornero - ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, quella cioè maturata con i contributi versati fino al 31 dicembre 2011, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età. Per la contribuzione versata dal 1°gennaio 2012 in poi, la corrispondente quota di pensione viene infatti calcolata con il sistema contributivo.Si ritiene inoltre utile ricordare che il diritto alla pensione anticipata è subordinato alla cessazione, alla data di decorrenza della pensione, di ogni rapporto di lavoro dipendente. Per completezza di informazione si segnala inoltre al signor Franco che, avendo egli iniziato la propria attività di lavoro appena diciassettenne, potrebbe essere considerato "lavoratore precoce" - legge n. 232/2016, art. 1, comma 199 - ed accedere pertanto alla pensione anticipata, sempre prescindendo dall'età anagrafica, con un requisito contributivo ridotto, previsto fino al 2018 in 41 anni, ma al quale tuttavia dal 2019 si applicheranno i normali adeguamenti collegati all'aumento della speranza di vita. Nel suo caso egli dovrebbe maturare un'anzianità contributiva di 41 anni e 7 mesi, raggiungibile pertanto alla fine del 2021. Per potere essere considerato lavoratore precoce il signor Franco, come prevede la norma appena citata, deve possedere tuttavia almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età e trovarsi in determinate situazioni di disagio sociale dettagliatamente previste dalla stessa citata norma. L'alternativa alla pensione anticipata è costituita, come noto, dalla pensione di vecchiaia, per il cui diritto è richiesta un'anzianità contributiva pari o superiore a 20 anni, peraltro già ampiamente posseduta dal signor Franco, insieme anche alla maturazione del requisito anagrafico - età pensionabile - che, avuto riguardo della sua data di nascita, è previsto pari a 68 anni e 3 mesi, raggiungibile pertanto nel mese di ottobre del 2031.