Cumulo contributivo gratuito, ecco come funziona

IL signor Ezio, che compirà 60 anni il prossimo mese di luglio, segnala di essere titolare di pensione anticipata a carico della Gestione speciale dei commercianti, conseguita in forza della sua attività di lavoro prestata in parte come lavoratore dipendente del settore privato ed in parte come lavoratore autonomo, più precisamente come agente di commercio. Per la prima di dette attività la collegata contribuzione previdenziale obbligatoria è stata versata, come previsto, al Fondo di Previdenza dei Lavoratori Dipendenti (FPLD), mentre, per la seconda delle riferite attività, la contribuzione obbligatoria dovuta è stata versata alla citata Gestione speciale dei commercianti. Il signor Ezio ha pertanto maturato il diritto alla pensione anticipata con il solo requisito contributivo, prescindendo dall'età anagrafica posseduta, costituito dalla somma delle due riferite contribuzioni, come prevede la normativa di interesse. Il signor Ezio, tuttavia, per il periodo in cui ha esercitato l'attività di agente di commercio, per più di 22 anni dal 1983 al 2005, è stato pure iscritto obbligatoriamente all'Enasarco - Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio - che gestisce la previdenza integrativa o che dir si voglia complementare di detti operatori, con conseguente versamento della prevista contribuzione a tale Ente oltre quella dovuta alla Gestione speciale dei commercianti. L'Enasarco, per effetto di detta iscrizione, corrisponde agli agenti e rappresentanti di commercio i trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, integrativi di quelli della gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali, come peraltro da ultimo ribadito dalla legge n.111/2011 - art.18, comma 13. In proposito il signor Ezio che ha versato all'Enasarco la dovuta contribuzione per più di 22 anni, ha potuto accertare che egli potrà conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 67°anno di età. Al riguardo egli chiede di sapere se non sia possibile anticipare al momento la realizzazione di tale aspettativa pensionistica, facendo ricorso al cumulo contributivo gratuito, disciplinato dalla legge n.228/2012 - legge di bilancio 2013 - , come integrata dalla recente legge di bilancio 2017 - n.232/2016. Prima di fornire al signor Ezio le notizie richieste, è utile segnalargli che da quest'anno l'Enasarco eroga la pensione ordinaria di vecchiaia al perfezionamento di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e 66 anni di età per gli uomini, 63 per le donne, unitamente al raggiungimento di una "quota" minima data dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva possedute. Tale quota per il 2017 è di 91 per gli uomini e 87 per le donne. Tali requisiti pensionistici sono inaspriti fino ad arrivare, a regime, all'età pensionabile di 67 anni sia per gli uomini, già nel 2019, sia per le donne, ma nel 2024, e conseguente incremento a 92 della quota pensionabile derivante dalla somma fra età ed anzianità contributiva, come appena anticipato. Al compimento del suo 67°anno di età, cioè nel 2024, il signor Ezio, sulla base delle notizie fornite, potrà disporre all'incirca di una quota pari a 89,5 (67 anni + 22,5 di contributi) in luogo di quella prevista pari invece a 92: è opportuno pertanto che egli acquisisca presso l'Enasarco più dettagliate informazioni sull'epoca e collegate modalità per conseguire il proprio pensionamento di vecchiaia a carico dello stesso Ente.In riscontro al suo preciso quesito invece gli si può segnalare che non è prevista la possibilità di anticipare il predetto pensionamento facendo ricorso al cumulo contributivo gratuito. Questo, come noto, consiste nella possibilità di sommare, senza alcun onere a carico dell'interessato, tutti i periodi assicurativi non coincidenti con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione.Questa pensione può essere oltre quella di vecchiaia, quella anticipata, di inabilità e quella ai superstiti. Il nuovo istituto del "cumulo", nella versione normativamente prevista a partire dal 1° gennaio 2017, si rivolge tuttavia a soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: oassicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti);ogestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria (Enpals, fondo elettrici, fondo telefonici, ecc.);ogestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, Fs, Poste);ogestione separata Inps - art.2, comma 26 L.335/1995;oiscritti alle Casse professionali.Non sono purtroppo contemplati gli iscritti a forme di previdenza integrativa, come lo sono gli iscritti all'Enasarco, le cui prestazioni avendo natura integrativa e non sostituiva dell'assicurazione generale obbligatoria non rientrano peraltro nel campo di applicazione non solo del cumulo contributivo gratuito, ma anche di quello della ricongiunzione - legge n.29/1979 - e di quello della totalizzazione - decreto legislativo n.22/2006. Per completezza di informazione si segnala inoltre al signor Ezio che il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, così come oggi è disciplinato e quando è possibile, può comunque essere richiesto a condizione che i lavoratori interessati non siano già titolari, diversamente dalla sua situazione, di trattamento pensionistico diretto presso una delle richiamate gestioni previdenziali, che nel suo caso sarebbe stata quella speciale dei lavoratori autonomi (commercianti).