Canone Rai in bolletta, 60 contestazioni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione che chi non possiede un televisore può presentare per non pagare il canone Rai. La dichiarazione dovrà essere ripresentata ogni anno. È necessario consegnare la dichiarazione direttamente all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello. Dovranno compilarlo e inviarlo i titolari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (o l'erede di un titolare d'utenza elettrica defunto) che non sono in possesso di un televisore. Affinché avesse effetto per l'intero canone dovuto per il 2016, si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione a mezzo posta oppure telematicamente entro il 16 maggio. Chi non abbia fatto in tempo a presentare la domanda entro questa data, può ugualmente presentarla dal 1° luglio al 31 gennaio 2017: in questo caso la dichiarazione è valida per l'intero canone dovuto per il 2017. È possibile presentare la dichiarazione online secondo queste modalità: dal contribuente o dall'erede, seguendo la procedura indicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro). Fa fede la data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica. La dichiarazione può anche essere inviata a mezzo posta, assieme alla copia di un documento di identità, in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.di Donatella Zorzetto wPAVIA Bollette per l'energia elettrica che inglobano il canone Rai, novità di quest'anno che, però, sta causando qualche problema ai pavesi. Sono una sessantina le famiglie che, sino ad ora, hanno denunciato di aver ricevuto bollette indebitamente maggiorate dal canone, perchè non dovuto. La segnalazione è stata fatta a Federconsumatori Pavia, che di giorno in giorno vede crescere il numero di persone che, attraverso telefonate o direttamente allo sportello, chiedono come fare per evitare di pagare un importo illegittimamente inserito in bolletta. Il problema riguarda soprattutto i proprietari di seconde case non adibite a residenza. Che non dovrebbero versare il canone, ma sono stati chiamati a farlo. «Se per l'energia elettrica di una seconda casa si è ricevuto la bolletta dopo il 1° luglio scorso, e include 70 euro di canone Rai, bisogna distinguere – spiega Maccabruni –. L'elemento discriminante è la tipologia di tariffa: se si tratta di una tariffa per residenti (D2) il canone è dovuto, mentre non va versato in caso di tariffa non residenziale (D3), quindi si può pagare per differenza, versando il solo importo dovuto per l'energia elettrica. In caso di utenza elettrica di una seconda casa con tariffa residente le possibilità quindi sono due: pagare il canone (in caso un componente del nucleo familiare abbia stabilito nell'appartamento in questione la propria residenza) oppure (se quindi nessun componente del nucleo familiare risiede lì) comunicare all'azienda che eroga l'energia elettrica che l'utenza in questione è di tipo non residenziale. Nel caso in cui si scelga quest'ultima soluzione l'impresa elettrica può chiedere pagamento degli arretrati». Ma ci sono anche altri casi. «Se è stata inviata la dichiarazione di non detenzione della tv entro il 16 maggio scorso, tuttavia nella bolletta che si è ricevuto dopo il 1° luglio sono stati messi in conto i 70 euro di canone, si può pagare solo la quota luce secondo le modalità definite dal gestore – prosegue il presidente di Federconsumatori –. Se, invece, si è già pagato, sarà possibile chiedere il rimborso del canone tv secondo modalità che devono ancora essere definite. La pubblicazione del modulo, con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe avvenire proprio oggi». E conclude: «Se invece è stata presentata la dichiarazione di non detenzione della tv dopo il 16 maggio, ma comunque entro il 30 giugno, e nella bolletta ricevuta dopo il 1° luglio è presente un addebito di 70 euro, il canone Rai non va pagato, perchè il dovuto è 51,03 euro». Nei giorni scorsi è stato emesso il provvedimento con cui l'Agenzia ha stabilito i codici tributo per il versamento, tramite F24, per gli utenti che non sono intestatari di alcuna utenza elettrica, ma sono comunque tenuti al pagamento: l'importo deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il codice TVRI per rinnovo abbonamento o TVNA per nuovo abbonamento.