Medico pubblico con laurea da riscattare

di REMO EPIFANILa signora Anna Maria segnala che con il prossimo mese di luglio 2015, nel quale compirà 56 anni, sarà in possesso di una contribuzione previdenziale complessiva di 22 anni, maturata esclusivamente in qualità di medico dipendente di struttura sanitaria pubblica. Analizzando le sue prospettive pensionistiche, ella rileva che, nella sua situazione attuale, la più normale è quella del pensionamento di vecchiaia, per il quale dovrebbe attendere il compimento dell'età pensionabile prevista a giugno 2027 quando avrà compiuto i richiesti 67 anni ed 11 mesi di età. A questa epoca la signora Anna Maria potrà contare, ai fini del calcolo della sua pensione, da effettuare peraltro quasi del tutto con il sistema contributivo, su di una contribuzione complessiva di 34 anni, continuando a prestare attività lavorativa fino alla predetta epoca. Ella ritiene tuttavia che questa contribuzione non possa garantirle un adeguato trattamento pensionistico, certamente inferiore a quello che le avrebbe potuto garantire l'accesso alla pensione anticipata, per il cui diritto già oggi sono richiesti 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e dalla cui maturazione lei è lungamente distante. A meno di non potere fare eventualmente ricorso al riscatto del corso legale di laurea in medicina (6 anni) e dei diplomi di specializzazione, altri 7 anni, che ha conseguito successivamente alla laurea, come lei stessa riferisce. Dal riscatto vanno comunque esclusi i periodi di fuori corso e quelli eventualmente già coperti da contribuzione. Con il riscatto degli interi citati periodi la signora Anna Maria potrebbe conseguire il diritto alla pensione anticipata una volta raggiunta l'anzianità contributiva complessiva di 42 anni e 5 mesi, prevista, sempre continuando a prestare attività lavorativa, a novembre 2022, quando avrà anche 63 anni e 4 mesi di età. L'importo della pensione anticipata, pur se calcolato in buona parte con il sistema contributivo, relativamente alla contribuzione versata, in costanza di impiego, dal 1°gennaio 1996 fino alla data del pensionamento, sarebbe certamente più elevato di quello assicurato dalla pensione di vecchiaia e le garantirebbe pertanto una maggiore percentuale di sostituzione della retribuzione, che verrebbe meno con il pensionamento stesso. Tenendo anche presente che il predetto importo di pensione verrebbe reso disponibile con largo anticipo, poco più di 4 anni e mezzo, rispetto all'epoca di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Ma il riscatto di un così consistente periodo - 13 anni - comporterebbe verosimilmente un onere finanziario molto alto. Senza trascurare di valutare se fosse preferibile investire l'importo corrispondente in qualche forma di previdenza integrativa. Quanto alle modalità di determinazione del capitale di copertura - onere del riscatto - dei periodi da riscattare, si può segnalare alla signora Anna Maria, che chiede ragguagli, che, essendo tali periodi collocati, come si ritiene sulla scorta delle informazioni fornite, entro il 1995, il predetto onere verrebbe determinato con le disposizioni che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo e pertanto utilizzando il metodo della cosiddetta "riserva matematica". Questa è sostanzialmente costituita dalla quantità di denaro necessaria per coprire il maggiore impegno finanziario che l'Inps dovrà sostenere per corrispondere la pensione di maggiore importo derivante dall'aumento dell'anzianità assicurativa determinata dal riscatto. L'importo del contributo da riscatto non è peraltro uguale per tutti, né è determinabile pertanto in forma standardizzata, essendo diverso da caso a caso in rapporto a fattori variabili quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e la retribuzione del richiedente. La base matematica per la determinazione del costo del riscatto è costituita da particolari tabelle, che tengono conto dei predetti fattori, in base a rilevazioni demografiche, previdenziali, e dalla citata riserva matematica. Per completezza di informazione si segnala alla signora Anna Maria che: - l'onere del riscatto può essere pagato in forma rateale in 120 rate mensili, senza alcuna maggiorazione per interessi di rateazione. Tuttavia se l'interessato chiede la pensione quando non ha ancora finito di pagare le rate, le somme ancora dovute debbono essere versate tutte insieme; - l'onere pagato per il riscatto del corso di laurea e dei diplomi di specializzazione può essere dedotto totalmente dal reddito complessivo ai fini Irpef secondo la propria aliquota percentuale marginale corrispondente al proprio scaglione di reddito, realizzando pertanto un risparmio di imposta; - la facoltà di riscatto è rimessa alla sola volontà dell'assicurato, il quale sceglie anche il momento in cui presentare la relativa domanda, corredata della prevista documentazione. Nulla impedisce peraltro allo stesso assicurato di fare la domanda di riscatto e di rinunciarvi successivamente, per l'impossibilità di sostenere il relativo onere economico. E' peraltro possibile anche riscattare parzialmente il corso legale di laurea; - i pagamenti effettuati per importi parziali determinano in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.