Come sfruttare l'utilizzo congiunto di Inps e Inpdap
di REMO EPIFANI Il signor Franco, 66 anni appena compiuti e pertanto prossimo al pensionamento, segnala di avere maturato nella sua vita lavorativa 33 anni di contribuzione, ma versata, come lavoratore dipendente ed in due distinti periodi di attività lavorativa, in altrettanti distinte gestioni previdenziali, e precisamente: per i primi 19 anni fino al 1996 all'Inps e l'altro di quasi 14 anni a partire dal 2000 all'Inpdap. Riferendo queste notizie, chiede di poter ottenere utili informazioni per la più proficua utilizzazione delle due contribuzioni possedute. La prospettiva pensionistica non può che essere costituita sostanzialmente dalla pensione di vecchiaia, che richiede, agli assicurati Inps come a quelli Inpdap, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile - requisito anagrafico - per gli uomini pari nel periodo 2013 - 2015 a 66 anni e 3 mesi di età, anche il possesso di una contribuzione minima di 20 anni. Per questo il signor Franco sembra temere che pur disponendo in complesso di 33 anni di contributi, quand'anche versati a due diverse gestioni previdenziali, in nessuna delle due possa maturare il diritto alla citata pensione. Il riscontro da offrire al signor Franco è sostanzialmente positivo: la vigente normativa pensionistica prevede infatti soluzioni per l'utilizzo congiunto, cioè cumulato, di tutte le diverse contribuzioni possedute dal lavoratore, al fine di conseguire il diritto ad un'unica pensione. Tralasciando il ricorso alla ricongiunzione dei contributi (ex legge n.29/1979), ma solo per l'onerosità che essa comporta in termini di costo, le altre soluzioni , peraltro del tutto gratuite, possono essere: il ricorso alla totalizzazione, come disciplinato dal D.Lgs. n.42/2006 o al cumulo gratuito, sostanzialmente una ricongiunzione senza oneri, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n.228. Con la prima, come noto, è possibile sommare gratuitamente i diversi periodi assicurativi posseduti, non coincidenti, compresi quelli di iscrizione alle Casse professionali, per maturare anche il diritto alla pensione di vecchiaia peraltro al raggiungimento dell'età di 65 anni, ai quali aggiungere, nel periodo 2013 - 2015, ulteriori 3 mesi, per via dell'adeguamento all'aumento della speranza di vita. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle quote di pensione calcolate dalle singole gestioni interessate, generalmente con il sistema contributivo, sulla base della contribuzione da ciascuna ricevuta. La decorrenza della pensione viene tuttavia fissata con la regola della finestra mobile dei 18 mesi successivi a quello di maturazione del diritto. Anche con il ricorso al cumulo gratuito, come disciplinato dalla legge n.228/2012,art.1,comma 239, è consentito agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione Separata ex legge n.335/1995, ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con esclusione tuttavia dei periodi maturati presso le Casse professionali, di cumulare i periodi contributivi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Questa, come prevede la legge n.228/2012, è unicamente quella di vecchiaia da maturare esclusivamente con i requisiti contributivi ed anagrafici, avanti ricordati, ed attualmente richiesti (art.24, commi 6 e 7 della legge 214/2011): in particolare i più elevati tra quelli previsti dalle singole gestioni interessate. E' necessario inoltre che gli interessati non siano in possesso dei requisiti per il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo e non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette forme assicurative. La posizione del signor Franco sembra aderire perfettamente alle predette prescrizioni. Quanto al calcolo della pensione anche la citata legge n.228/2012 ha stabilito che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Ma, cosa non di poco conto, per la determinazione del sistema di calcolo si considera l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative interessate. Per il signor Franco, poichè in possesso di 18 anni di contribuzione Inps maturata al 31 dicembre 1995, il sistema di calcolo potrà essere pertanto quello retributivo ed interessare peraltro tutti i periodi assicurativi di cui è titolare, pur se con i collegati livelli retributivi. Potendo risultare perciò certamente più vantaggioso di quello effettuato, in regime di totalizzazione, con il sistema contributivo. Si ricorda tuttavia che la quota di pensione maturata dal 1°gennaio 2012 viene determinata comunque con il sistema contributivo. Da sottolineare infine che la decorrenza della pensione verrebbe fissata, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, al 1° del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti richiesti, senza applicazione pertanto della finestra mobile, come nel caso della totalizzazione.