I patti prematrimoniali valgono poco in giudizio
In sede di separazione sono vincolanti gli accordi patrimoniali precedentemente intervenuti tra coniugi? La Corte di Cassazione ha deciso la controversia tra due coniugi che, con scrittura privata, avevano preventivamente stabilito che, in caso di separazione, la casa familiare in comproprietà (per il 50% ciascuno) venisse assegnata al marito con possibilità per la moglie di cedere la propria quota o di ricevere un canone di locazione mensile. Successivamente alla separazione il marito ha occupato la casa e quindici anni dopo la moglie ha chiesto 325mila euro per canoni di locazione non pagati. La domanda è stata respinta dal tribunale, poiché l'accordo tra le parti faceva temporalmente riferimento all'atto della separazione inteso come il "momento della presentazione del ricorso", pertanto era in quel momento che la moglie avrebbe dovuto esercitare il diritto di scelta tra il canone di locazione o la cessione della quota.Successivamente, la ex moglie ha appellato la sentenza e la corte d'appello ha riformato il giudizio sostenendo che il diritto fosse esercitabile soltanto con la sentenza definitiva di separazione e così il termine di prescrizione decorreva da quella data e dunque poteva essere ancora preteso il canone di locazione. L'ex marito ha presentato ricorso in Cassazione ottenendo l'accoglimento delle pretese, poichè per la Suprema Corte la richiesta del corrispettivo locativo »avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile e/o infondata, in quanto non poteva trovare titolo nella clausola pattizia, che oltre che nulla per indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali della separazione personale, era stata superata sia dal provvedimento presidenziale adottato nel giudizio di separazione, col quale la casa coniugale era stata assegnata soltanto a lui, e sia dalla pronuncia definitiva resa in quel giudizio, con la quale era stata confermata l'assegnazione gratuita dell'immobile a lui, all'esito di una valutazione complessiva della situazione economica dei coniugi, che aveva anche comportato l'obbligo a suo carico di versare alla moglie un cospicuo assegno mensile». Anna Maria Ghigna avvocato