«Fibronit, amministratori negligenti»
di Donatella Zorzetto wBRONI Sono racchiuse in 188 pagine le motivazioni della prima sentenza sul caso Fibronit: sono i perchè della condanna a 4 anni di reclusione per omicidio colposo e disastro ambientale derubricato da doloso a colposo (oltre all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e al pagamento di una provvisionale di importo variabile da 10.000 a 20.000 euro), emessa nei confronti dei due ex amministratori Fibronit Claudio Dal Pozzo, 74 anni, di Roma e Giovanni Boccini, 74 anni, di Alessandria. Sentenza pronunciata dal Gup Luisella Perulli a termine del giudizio abbreviato celebrato al Tribunale di Voghera il 19 luglio 2013. Un procedimento complesso, scaturito da indagini avviate nel 2000 con le prime denunce di lavoratori colpiti da patologie asbesto correlate, malattie da amianto contratte in quasi quarant'anni dai dipendenti della Fibronit e dai residenti di Broni, per un totale di circa 700 casi esaminati. Le vicende che i pubblici ministeri hanno raccolto nel processo si sono dipanate lungo un arco di tempo lungo trent'anni. Tempo in cui la Fibronit, gigante della produzione di manufatti in fibrocemento il cui stabilimento bronese si estende una superficie di 140mila mq, a partire dal 1932 e fino alla chiusura del 2003, arrivò a realizzare, attraverso i suoi 1.300 dipendenti, fino a 100.000 tonnellate all'anno di manufatti in amianto. E negli anni iniziarono a morire dipendenti e abitanti di Broni. Secondo un copione che il giudice ha decifrato attraverso omissioni e responsabilità riconosciute ai due imputati. Le indagini. Tra le varie indagini epidemiologiche, evidenzia il giudice «quella firmato nel 2006 dai dottori Amendola, Peressini e Cavalleri, relativa allo studio dei casi di mesotelioma a Broni nel periodo 1994/2003, quantificava il rischio derivante dall'esposizione occupazionale, paraoccupazionale e ambientale e concludeva individuando 54 casi di mesotelioma verificatisi nel periodo. Gli esperti concludevano constatando che in questo periodo l'incidenza di mesoteliomi nel territorio di Broni risultava ben 25 volte superiore all'atteso». Nesso causale. Nel motivare la sentenza, il giudice ha evidenziato che «i comportamenti commissivi e omissivi del datore di lavoro, identificato nel caso concreto nei consiglieri d'amministrazione Claudio Dal Pozzo e Giovanni Boccini, comportamenti costituiti da un lato dall'esposizione alle polveri nocive, dall'altro nell'omissione di cautele, dall'omissione d'informazione, di adeguato controllo sanitario, dall'omesso allontanamento dal luogo di lavoro ecc. abbiano avuto efficacia condizionante sull'accelerazione dello sviluppo delle patologie accertate, ponendosi in tal modo in rapporto causale con l'evento». Responsabilità degli imputati e colpa. Il giudice ha precisato innanzitutto che «gli imputati sono da ritenersi responsabili delle condotte loro ascritte a titolo di colpa e non di dolo». Spiegando: «Claudio Dal Pozzo e Giovanni Boccini, infatti, per le loro specifiche cariche avevano una posizione di garanzia che imponeva di attivarsi per impedire gli eventi; si ritiene che i loro comportamenti in parte commissivi (per aver causato l'esposizione ad amianto) e in parte omissivi (per aver violato le norme cautelari finalizzate a prevenire gli eventi verificatisi) siano stati connotati da negligenza, imprudenza e imperizia, e non da dolo poichè non è emersa la coscienza e volontà di provocare detti eventi disastrosi». E ancora: «Dal compendio probatorio emerge come la gran parte degli interventi omessi dagli imputati per evitare le conseguenze dannose dell'attività lavorativa non riguardassero soltanto la mancata utilizzazione, da parte dei lavoratori, dei mezzi di protezione individuale (comunque scarsamente utilizzati), ma altresì, e soprattutto la mancata adozione di complessi e costosi interventi - compreso un più serio investimento nella ricerca di materiali alternativi - che solo a prezzo di radicali modificazioni degli ambienti e dell'organizzazione del lavoro "avrebbero consentito di immutare profondamente le modalità e le tecniche produttive utilizzate in modo da consentire di eliminare, o ridurre significativamente, l'esposizione dei lavoratori ai rischi di inalazione delle fibre di amianto" (Cassazione 2010)». Disastro innominato esterno e interno. Il giudice ha rilevato: «Dall'esame delle risultanze probatorie è emerso come la mancata adozione delle misure di sicurezza e la sostanziale inadeguatezza dei presidi effettivamente adottati hanno provocato danni sia all'interno che anche all'esterno dello stabilimento, estendendo gli effetti dell'esposizione alle polveri d'amianto sia all'ambiente che alla popolazione residente». Concludendo: «Nel caso concreto, il disastro commesso dall'operatività dello stabilimento Fibronit non si è esaurito con la contaminazione dell'ambiente, ma si è concretizzato in quell'eccesso di patologie asbesto-correlate messe in evidenza dalle risultanze epidemiologiche che hanno caratterizzato l'intero territorio di Broni, manifestandosi sia come concretizzazione di un rischio professionale che di esposizione domestica e residenziale».