Nuovi obblighi fiscali dal 2015 sui redditi per consulenze

Dal prossimo anno, i sostituti d'imposta dovranno comunicare al fisco anche i dati sui compensi lordi corrisposti a professionisti, consulenti e collaboratori. Come si farà? Bisognerà distinguere tra somme non soggette a ritenuta perché in regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta. Fino a quest'anno, per i compensi diversi da quelli certificati dal Cud, era disciplinato solo il contenuto minimo della certificazione consentendo l'uso di format diversi, senza avere a riferimento un modello ufficiale. Le certificazioni, ora, dovranno attestare l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, l'ammontare delle ritenute operate e quello di eventuali contributi previdenziali per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore. Qualora siano state operate ritenute a titolo d'imposta nella certificazione va specificato anche che il contribuente non è tenuto a dichiarare i relativi redditi. La nuova sezione accoglie i redditi di lavoro autonomo e la certificazione andrà rilasciata, quindi, a tutti i lavoratori autonomi sia occasionali sia titolari di partita Iva. Nella prima parte, composta da tre colonne, si espongono i "dati relativi alle somme erogate" e viene identificata la tipologia di compenso, l'anno di erogazione dello stesso (colonna 2) e l'aliquota della ritenuta applicata . Gli altri campi del modello sono riservati ad altre informazioni che si fanno più numerose e dettagliate rispetto a quelle precedenti. Sono previsti infatti campi per: le "spese rimborsate": le spese anticipate dal percettore in nome e per conto del committente e che non sono state assoggettate a ritenuta in quanto non costituiscono compenso; le somme non soggette a ritenuta: un campo analogo a quello del 770, in cui andare a evidenziare le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale. Nel nuovo prospetto dedicato agli autonomi dovranno essere riportati anche gli imponibili dell'anno precedente e le ritenute operate sempre negli anni precedenti. Dovranno essere indicati anche i contributi previdenziali distinguendo tra quota a carico dell'impresa e del collaboratore. Fabio Ferrara dottore commercialista