Quarant'anni di contributi, però dovrà aspettare

di REMO EPIFANI Il signor Antonio, che quest'anno 2014 ha compiuto 62 anni di età, segnala di essere in possesso, con riferimento alla fine del corrente anno, di 40 anni di contributi, versati inizialmente, quasi 20 anni, come lavoratore dipendente del settore privato e, per il restante periodo fino ad oggi, come lavoratore autonomo (artigiano) alla cui Gestione egli al momento versa la prevista contribuzione previdenziale. Con questi riferimenti anagrafici e contributivi egli chiede di conoscere se può conseguire il diritto alla pensione anticipata, utilizzando la speciale norma contenuta nell'articolo 24, comma 15/bis della legge di riforma previdenziale n.214/2011, meglio nota come legge Monti-Fornero. La norma di legge richiamata dal signor Antonio è quella che consente, in via eccezionale, ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria ed alle forme sostitutive della stessa di conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età, oggi 64 anni e 3 mesi per effetto del suo adeguamento all'aumento della speranza di vita. In proposito è necessario che i predetti lavoratori: 1) siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012 e 2) abbiano maturato entro quest'ultima data i requisiti per il trattamento pensionistico previsti dalla tabella B allegata alla legge 21 agosto 2004 n.243. Si ritiene utile precisare a riguardo che si tratta in sostanza della tabella, che contiene i valori anagrafici e contributivi, che hanno consentito, sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, nel periodo dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2011, di conseguire il diritto alla pensione di anzianità con il cosiddetto "sistema delle quote", somma di età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato. Tale sistema poteva essere utilizzato da quei lavoratori che avessero comunque raggiunto un'età anagrafica minima e fossero anche in possesso di almeno 35 anni di contribuzione. Dal 1°gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2012 il valore della "quota" prevista per i lavoratori dipendenti era pari a 96, con un'età anagrafica minima di 60 anni. Nello stesso periodo per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) il valore di tale quota era invece pari a 97, con un'età anagrafica minima di 61 anni. Come noto, il ricordato sistema delle "quote" non è più valido a far tempo dal 1°gennaio 2012, per effetto della amanazione della citata legge di riforma previdenziale n.214/2011. La norma eccezionale invocata dal signor Antonio consente in buona sostanza di venire incontro a quei lavoratori che si trovavano più vicini al pensionamento secondo la normativa vigente fino al 31 dicembre 2011, in quanto nel 2012 avrebbero potuto maturare appunto il diritto alla pensione di anzianità, ricorrendo al sistema delle quote. A tali lavoratori, se uomini, consente infatti, in definitiva, di potere andare in pensione a 64 anni e 3 mesi, senza attendere i 66 anni, oggi 66 anni e 3 mesi, previsti dalla legge di riforma. E' importante sottolineare che la ricordata disposizione eccezionale di cui si tratta è tuttavia applicabile a quei lavoratori che alla data di entrata in vigore della citata legge di riforma previdenziale n.214/2011, e cioè il 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale viene poi liquidato il trattamento pensionistico. In proposito l'Inps ha precisato che la disposizione eccezionale si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i richiesti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, sempre a condizione che alla citata data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente. La vigente normativa prevede infatti che ai fini del conseguimento sia del diritto che della misura della pensione possono essere cumulati i contributi versati nelle citate Gestioni autonome ed in quella dei lavoratori dipendenti. In questo caso, tuttavia, devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto alla pensione. Per gli iscritti alle Gestioni autonome, come è la situazione del signor Antonio, il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle "quote", nel periodo dal 1°gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, si poteva conseguire con il valore della quota pari a 97, come già anticipato, con un'età anagrafica minima di 61 anni. Alla luce di queste precisazioni, si ritiene pertanto di potere escludere che egli possa conseguire il diritto alla pensione anticipata, utilizzando la norma eccezionale di cui all'articolo 24, comma 15/bis della legge 214/2011, pur essendo in possesso del requisito contributivo richiesto da questa norma stessa. Non risulterebbe peraltro soddisfatto il previsto requisito anagrafico minimo dei 61 anni al 31 dicembre 2012, come, particolarmente determinante, il mancato svolgimento di attività lavorativa dipendente al 28 dicembre 2011, data di emanazione della più volte citata legge di riforma previdenziale n.214/2011.