La Monti-Fornero e il diritto alla "anticipata"
di REMO EPIFANI Il signor Marco segnala che con la fine del corrente anno 2014 compirà 64 anni di età ed avendo maturato, con riferimento al 31 dicembre 2012, un'anzianità contributiva di 35 anni ritiene di potere conseguire il diritto alla pensione anticipata, così come disciplinata dalla recente legge di riforma previdenziale n.214/2011, meglio nota come riforma Monti-Fornero. In proposito egli oltre a chiedere conferma di questa sua prospettiva, sollecita anche la conoscenza del quando potrà concretamente realizzarla. Il riscontro da offrire al signor Marco, fatte salve alcune precisazioni che si riferiranno qui di seguito, è sostanzialmente positivo. La prospettiva pensionistica che egli coltiva è infatti quella prevista, come disposizione eccezionale, dall'articolo 24, comma 15/bis della citata legge n.214/2011. La predetta normativa risponde, con una specie di mini salvaguardia, alla volontà del legislatore di attenuare l'impatto prodotto dalla introduzione, a far tempo dal 1°gennaio 2012, dei più severi requisiti anagrafici richiesti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, come anche di quelli contributivi richiesti per conseguire invece il diritto a quella anticipata. In particolare la predetta normativa si indirizza a quei lavoratori, ma soprattutto lavoratrici, che si sono visti modificare i propri programmi previdenziali, mentre erano particolarmente vicini alla loro realizzazione. La norma citata prevede infatti, in via eccezionale, che: - i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria ed alle forme sostitutive della stessa, possano conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età, al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; 2) maturazione entro quest'ultima stessa data dei requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla precedente normativa (legge n. 247/2007), sostanzialmente il raggiungimento del valore della vecchia quota 96, oggi non più valida, somma cioè di un'anzianità contributiva minima di 35 anni insieme ad un'età anagrafica minima di 60 anni. La predetta quota si poteva pertanto raggiungere con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contribuzione ed almeno 60 anni di età; - le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte anch'esse all'Assicurazione Generale Obbligatoria ed alle forme sostitutive della stessa possano conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: 1) maturando i nuovi requisiti previsti dalla citata legge n.214/2011 o 2) al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni. Le riferite disposizioni eccezionali si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della già citata legge di riforma previdenziale - n.214/2011 -, e cioè il 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere, precisa l'Inps, dalla gestione a carico della quale viene poi liquidato il trattamento pensionistico. Le citate disposizioni si applicano pertanto anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sempre a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 svolgessero attività lavorativa dipendente nel settore privato. L'Inps precisa che il lavoratore, che avesse perso il posto e non risultasse quindi occupato a quest'ultima data, non può rientrare tra i destinatari della disposizione in questione. Vi può rientrare se il suo rapporto di lavoro fosse stato sospeso, perché ad esempio lo stesso lavoratore fosse stato collocato in cassa integrazione ordinaria. E' utile evidenziare che la disposizione eccezionale di cui si è trattato non trova applicazione nei confronti degli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap. Al signor Marco si segnala peraltro che, al requisito anagrafico di 64 anni si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, che, nel periodo 2013 - 2015, è pari a 3 mesi. Pertanto, in definitiva, se, come riferisce, è in possesso al 31 dicembre 2012 di "quota 96", e cioè di 35 anni di contribuzione insieme a 61 anni di età ed alla data del 28 dicembre 2011 svolgeva attività di lavoro dipendente nel settore privato, egli potrà conseguire il diritto alla pensione anticipata non appena avrà compiuto i 64 anni e 3 mesi di età. La decorrenza di detta pensione viene fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda: non si applica pertanto la regola della cosiddetta "finestra mobile". Si ricorda inoltre al signor Marco che ai fini del conseguimento della citata pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.