Approvato lo "svuota-carceri"
ROMA Più diritti ai detenuti, ma soprattutto misure per sfoltire la popolazione carceraria. Come l'ampliamento dell'affidamento in prova o uno «sconto di pena» ulteriore per i più meritevoli. Esclusi i boss e chi si è macchiato dei delitti più gravi. È quanto prevede il decreto, convertito definitivamente in legge dal Senato. Queste, in sintesi, le principali novità. Braccialetti elettronici. Gli strumenti elettronici di controllo saranno la regola, non più l'eccezione. Attualmente, nel disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; da domani dovrà prescriverli sempre, a meno che (valutato il caso concreto) non ne escluda la necessità. Piccolo spaccio. L'attenuante di lieve entità nella detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. Per il piccolo spaccio, insomma, niente più bilanciamento delle circostanze, con il rischio (com'è oggi) che l'equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene sproporzionate. Cade il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minori accusati di piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunità. Affidamento in prova. Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all'ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. Liberazione anticipata speciale. In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni per ogni 6 mesi di reclusione la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. Detenzione domiciliare. Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Espulsione detenuti stranieri. Si amplia il campo dell'espulsione come misura alternativa al carcere. Non solo vi rientra (com'è oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal testo unico sull'immigrazione purché la pena non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione aggravate. Garante dei detenuti. Presso il ministero della Giustizia si istituisce il Garante dei diritti dei detenuti: 3 componenti che restano in carica 5 anni . Reclami e diritti. Più possibilità di fare reclami e di essere ascoltati.