Con l'anzianità contributiva diritto all'anticipo

di REMO EPIFANI Un lettore, il signor M.P. lavoratore dipendente di 54 anni e mezzo, scrive che la sua prospettiva pensionistica è maturare il diritto alla pensione anticipata, che potrà ottenere una volta raggiunta l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, prevista con il mese di luglio 2017. Poiché egli matura il diritto con un'età di 58 anni e 7 mesi, prima cioè dei 62 anni, alla pensione liquidata verrà applicata una penalizzazione - nei termini dell'art.24, comma 10 della legge n.214/2011 - consistente in una riduzione percentuale del trattamento pensionistico, da applicare peraltro sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011. Chi matura il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 potrà evitare di subire la penalizzazione a condizione che l'anzianità contributiva richiesta per conseguirne il diritto derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo, ed assimilando a questa, i soli periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria ( legge n.14/2012, art.6, comma 2/quater). Il lettore segnala in sostanza il timore che la riferita sua prospettiva pensionistica non possa essere modificata in qualche modo dalle possibili future iniziative del governo in tema di pensionamenti anticipati e/o agevolati rispetto alle regole oggi vigenti. In verità non mancano le iniziative, anche in sede parlamentare, e in una prospettiva di pensionamento flessibile, per realizzare interventi che agiscano sulla riduzione dell'impegno lavorativo dei soggetti più anziani, incentivando in pari tempo l'ingresso dei giovani nel mercato di lavoro. Si parla in proposito di "part-time incentivato", di "part-time misto ad anticipo di pensione" e della cosiddetta "staffetta generazionale". Così come si ipotizza della possibilità di introdurre norme che consentano il pensionamento di vecchiaia a partire dai 62 anni di età anagrafica, ma con significativa penalizzazione, che diventerebbe sempre più leggera ritardando il pensionamento stesso fino ad annullarsi, se quest'ultimo si concretizzi a 67 anni di età. In assenza peraltro di una relativa disciplina normativa, si ritiene di poter rassicurare il lettore che si tratterà comunque di opportunità da cogliere o meno, su base volontaria, da parte degli interessati e pertanto senza che interferiscano sulla sua prefigurata prospettiva pensionistica. In tema di prepensionamenti, è invece operativa la norma contenuta nell'articolo 4, commi da 1 a 7/ter della legge 28 giugno 2012, n.92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Si tratta di norma diretta a favorire l'uscita anticipata dei lavoratori anziani al fine di facilitare le eccedenze di personale. Detta norma riguarda le aziende che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e prevede, a seguito peraltro di accordi delle stesse aziende con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, l'uscita dall'azienda dei lavoratori più anziani che maturano i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ma il datore di lavoro si dovrà impegnare a corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, verificati dall'Inps stesso. L'accordo assumerà comunque valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo a seguito di accettazione da parte degli stessi e pertanto la cessazione del rapporto di lavoro sarà frutto di una risoluzione consensuale. La legge sopra richiamata - la n.92/2012 - prevede tuttavia che l'adesione dei lavoratori possa essere obbligatoria nel caso in cui l'azienda abbia attivato la procedura di mobilità - licenziamenti collettivi - , disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge n.223/1991: in questo caso la cessazione del rapporto di lavoro si produce per effetto del licenziamento operato secondo quanto previsto da questa legge. In definitiva, anche in questo caso, e salvo che, per ipotesi, l'azienda in cui opera il nostro lettore non si trovi nella necessità di fare ricorso alla citata procedura di mobilità, che comunque lo coinvolga, lo stesso potrà tranquillamente coltivare la sua programmata prospettiva pensionistica.