«Demansionamento vietato per i lavoratori dipendenti»

Il dipendente ha diritto di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e quindi di rifiutarsi di svolgerne altre, meno qualificate? L'articolo 2103 del Codice Civile così recita: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione». Il datore di lavoro ha pur sempre la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni assegnate al dipendente a patto che le nuove mansioni alle quali è adibito il lavoratore siano equivalenti a quelle di provenienza ed abbiano comunque un simile contenuto professionale. Le nuove mansioni alle quali viene adibito il lavoratore si possono considerare equivalenti a quelle di provenienza qualora siano collocate nel medesimo livello d'inquadramento previsto dal contratto collettivo. L'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle stabilite in fase di assunzione è ammissibile soltanto qualora ricorrano motivi sanitari inerenti la persona del lavoratore per cui quest'ultimo debba essere allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione a un agente dannoso in conformità al parere del medico competente, nel caso in cui vengano stipulati accordi sulla riduzione del personale ed ancora nell'eventualità di patti diretti a salvaguardare l'interesse prevalente del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro. Qualora le nuove mansioni non siano equivalenti o siano inferiori rispetto a quelle ricomprese nella qualifica contrattuale e non ricorrano le condizioni predette, il mutamento di mansioni è da considerarsi illegittimo e il lavoratore potrà legittimamente rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi senza che tale rifiuto possa integrare un'ipotesi di insubordinazione, sempre che si dichiari disponibile a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle equivalenti. Il dipendente al fine di tutelare i propri interessi di lavoratore ben potrebbe instaurare causa ordinaria nei confronti del datore di lavoro. avvocato Emanuela Rossetti Studio legale Rossetti