Farmacom, assolto il Comune
TORTONA Gli amministratori comunali possono tirare un sospiro di sollievo: anche se Farmacom è una società illegittima, la sua costituzione non ha provocato alcun danno erariale al Comune di Tortona. Per questo motivo la Procura della Corte dei Conti di Tortino, dopo aver analizzato a fondo gli esposti presentati a suoi tempo dal consigliere comunale Paolo Ronchetti, ha archiviato i fascicoli, senza formulare alcuna accusa nei confronti degli amministratori, sia del Comune sia di Farmacom. La notizia è giunta ieri mattina in Municipio con una nota emanata dalla stessa Corte dei Conti. «Sulla stipulazione di due contratti di factoring da parte di Atm s.p.a. senza procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente – si legge nel documento inviato dall'organismo torinese – la cessione in blocco dei crediti vantati dalla società partecipata verso il Comune alla Credemfactor s.p.a., senza procedura di evidenza pubblica, esula dalla giurisdizione del giudice contabile, attenendo a condotte di amministratori o dipendenti di una società partecipata pubblica, non legati, in quanto tali, da rapporto di pubblico servizio con una pubblica amministrazione». «Sull'anticipazione di cassa chiesta dal Comune di Tortona all'istituto di tesoreria – scrive la Procura – non vi sono in atto elementi tali che evidenzino un danno alle pubbliche finanze, né una violazione di legge». In merito alla costituzione della società di gestione delle farmacie comunali, Farmacom S.r.l., la Procura della Corte dei Conti «esclude la sussistenza della colpa grave per la presenza di un errore scusabile, nel quale il responsabile è incorso pur avendo compiutamente adempiuto ai propri obblighi informativi sulle condizioni di liceità del proprio agire. I componenti del Consiglio comunale di Tortona votanti la delibera n. 135/2010, e lo stesso dirigente che rilasciò il parere di regolarità tecnica sarebbero, quindi, sono incorsi in un errore scusabile circa l'immediata portata precettiva del divieto dell'art. 14, com. 32, D.L. 78/2010 per le società di nuova costituzione, errore ingenerato dal parere in tal senso dell'Anci». (a.b.)