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Si chiude l'anno e si fanno i consuntivi. Il 2012 ha visto morire, per mano dell'uomo, più di 120 donne. Omicidi quasi sempre preceduti dallo stalking che è il letale preavviso col quale il partner violento matura il suo proposito nei confronti della compagna. E, di fronte al quale , meraviglia l'inettitudine dei preposti alla tutela delle vittime. Alla denuncia, infatti, quasi sempre segue il vuoto. Vuoto dissuasivo di cui approfitta l'uomo per portare a termine il proprio disegno perverso. Vuoto legislativo e "iato giuridico" nel quale si inseriscono la denunciata molestia e i trattamento persecutorio, che, il più delle volte, sfocia nell'omicidio. Un vuoto di inazione di cui si colpevolizza l'autorità preposta alla tutela dell'individuo per l'inettitudine a rimuovere definitivamente la causa alla radice. Ma è, altresì, un vuoto giuridico perchè manca una norma che persegua e rimuova la progressione patologica degli effetti che ne scaturiscono, con un alto grado di probabilità, E ciò dal primo segnale fino all'inevitabile soppressione della vittima. Nel 2012 le donne soppresse con violenza dall'uomo sono state 115. E questo perchè l'intervento del giudice si esaurisce con la diffida, e non va oltre. Mentre è proprio in tale indifferenza che maturano e vanno a compimento i propositi delittuosi del violento. Propositi omicidi contro i quali basterebbe una norma ad hoc che, prevedendo e prevenendo le criminali conseguenze di quotidiana esperienza, disarmi totalmente il violento. Nell'assenza della quale si da spazio all'attenzione dei frequenti, prevedibili e letali epiloghi. L'ausilio integrativo sul piano giuridico potrebbe derivare dall'art. 274 1° co lett. C. del C.p.p., nato a giustificazione della carcerazione preventiva. La norma, infatti, prevede "Che per specifiche modalità o circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale" può esserne disposta la carcerazione preventiva del sospettato. Norma che andrebbe richiamata, e applicata, nei casi "de qua" al prodursi della prime avvisaglie del fenomeno. La norma penale, infatti, non può avere solo funzione sanzionatoria o dissuasiva, ma deve anche avere, e maggiormente una funzione preventiva. avv. Carlo Dell'Acqua