Un'assicurazione per i rischi di chi si occupa dei disabili
Vorrei avere delle informazioni sulla polizza per amministrazione di sostegno: quali attività e quali rischi copre? La figura dell'amministrazione di sostegno è disciplinata dalla legge 6 del 2004: scopo della legge è quello di creare un supporto utile a chiunque, per effetto di un'infermità o menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, abbia difficoltà nella gestione dei propri interessi nella vita quotidiana. L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare. Il codice civile prevede che il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, o dal coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, tutore, curatore, pubblico ministero. Il giudice emetterà un decreto con il quale provvederà a nominare amministratore qualcuno, proveniente dalla famiglia del beneficiario o dal volontariato, specificando quali sono le operazioni che egli potrà compiere in nome e per conto dell'interessato, con l'indicazione dell'inizio e della fine dell'incarico. L'amministratore di sostegno è titolare di rapporti giuridici (infatti agisce in nome e per conto dell'amministrato) dai quali scaturiscono responsabilità e conseguenze. E' chiaro che questa figura si trova a correre dei rischi, che spaziano dalla semplice responsabilità civile verso terzi a responsabilità più importanti che possono derivare da vertenze contrattuali civili e penali. Per questo motivo, alcune compagnie di assicurazione, attive sul fronte del rischio professionale, offrono coperture che tutelano l'amministratore nel suo operato, limitatamente allo svolgimento dei compiti di assistenza e rappresentanza stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare e di quelli che eventualmente dovranno intervenire secondo le esigenze del beneficiario. Generalmente si tratta di coperture per assistenza nel campo della responsabilità civile, extracontrattuale, penale. In genere i massimali offerti si aggirano tra i 20 e i 50mila euro per sinistro. Daniele Rossi promotore finanziario