La casa donata va nell'eredità
I beni immobili donati con regolare atto dalla madre al figlio defunto rientrano nella successione di quest'ultimo, cioè alla vedova e agli orfani? La legge afferma che sono trasmissibili per causa di morte tutti i diritti e le situazioni patrimoniali attive e passive facenti capo al defunto al momento della sua morte, ad esclusione dei diritti strettamente personali (l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, i diritti alimentari). La donazione, benché per definizione sia un atto essenzialmente gratuito, poiché non prevede corrispettivo, resta pur sempre un contratto. Una volta che la donazione sia effettuata con le modalità previste dalla legge, vale a dire mediante atto pubblico, essa determina il trasferimento del diritto di proprietà del bene dal donante al donatario. Ne consegue, che un bene immobile ricevuto in donazione, in caso di successiva morte del donatario, cadrà in successione. Se poi il donatario lasci moglie e più figli, senza aver disposto mediante testamento dei suoi beni, la legge interviene attribuendo alla moglie un terzo dell'eredità e ai figli la restante parte in egual misura tra loro. Avvocato Simone Campi, studio legale Ghigna e Campi