Le nuove norme per vecchiaia e anzianità

di REMO EPIFANI Il signor Mattia chiede di conoscere "se si può ancora andare in pensione di vecchiaia e se sì a che età". Il riscontro da offrire al quesito posto, pur se scontato ed affermativo, sollecita a riguardo opportune precisazioni, in conseguenza delle novità introdotte, in materia pensionistica, a far tempo dal 1° gennaio 2012, dalla recente legge di riforma previdenziale (legge n. 214/2011). Per intanto da quest'ultima data il sistema pensionistico sarà incentrato oltre che naturalmente sulle altre forme di pensionamento, e cioè invalidità, inabilità e superstiti, su due tipologie di trattamenti principali: le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate, conseguibili con il solo sistema dell'anzianità contributiva, peraltro ulteriormente aumentata. Le pensioni anticipate hanno infatti sostituito le pensioni di anzianità con conseguente abolizione, al fine di maturarne il diritto, del sistema delle quote - somma di età anagrafica ed anzianità contributiva -, salvo che per i beneficiari di lavori usuranti, e con il superamento del requisito dei precedenti 40 anni di contributi, prescindendo dall'età anagrafica. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, precedentemente prevista sia come pensione retributiva che contributiva, dal 1°gennaio 2012 esiste un solo trattamento pensionistico di vecchiaia che si matura, con riferimento a tutti i lavoratori, con il possesso di un unico requisito contributivo minimo di 20 anni. Questo requisito ha sostituito il precedente requisito di 20 anni per la pensione di vecchiaia retributiva e quello di 5 anni per la pensione di vecchiaia contributiva. Ben più significative sono poi le modifiche introdotte riguardanti l'età - il requisito anagrafico - per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, che viene fissata, dal 1°gennaio 2012, nel modo seguente: - a 66 anni per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti alla Gestione Separata - art.2, comma 26 della legge n.335/1995 (ex co.co.co.) e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni; - a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato. Requisito anagrafico che sale a 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, a 65 anni dal 1° gennaio 2016 e 66 anni dal 1° gennaio 2018; - a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome e le iscritte alla citata Gestione Separata. Questo requisito anagrafico sale a 64 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2016 ed a 66 anni dal 1° gennaio 2018. I riferiti requisiti anagrafici saranno tuttavia assoggettati a partire dal 2013 alla disciplina di adeguamento costante agli incrementi della speranza di vita (art.12 della legge n. 122 del 30 luglio 2010). Questo incremento dal 2013 sarà pari a 3 mesi, ma già dal 2016 è previsto un ulteriore aumento di 4 mesi, al quale altri ne seguiranno con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019. In pratica dal 2013 in poi non esisterà più un'età fissa per la pensione di vecchiaia, in quanto tutti i requisiti - compresi anche quelli previsti per la pensione anticipata - saranno adeguati in maniera costante alla speranza di vita. La legge di riforma ha pure previsto che nel 2021 l'età minima richiesta per la nuova pensione di vecchiaia sia almeno pari a 67 anni. A completamento delle informazioni fornite, alcune ulteriori precisazioni che valgono: 1.per i lavoratori che appartengono interamente al regime contributivo, perché hanno iniziato a lavorare a partire dal 1°gennaio 1996. Per questi lavoratori oltre al requisito di età e di contribuzione, nei termini precisati, per il diritto alla pensione di vecchiaia occorre che venga soddisfatta una ulteriore condizione: l'assegno liquidato non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, valore che per il 2012 è pari a 643,50 euro. Non è necessario soddisfare il predetto valore di soglia minima da parte di chi è in possesso di un'età pari a 70 anni. In questo caso è sufficiente peraltro anche un'anzianità contributiva minima effettiva di soli 5 anni; 2.per le lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Esse possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente oltre che al maturare dei requisiti sopra richiamati, anche al compimento del 64° anno di età, se in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni. Anche al requisito anagrafico dei 64 anni si applica peraltro l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.