Omessa denuncia, 6 mesi di stop anche a Gheller

PAVIA Da illecito consumato a «semplice» omessa denuncia. La sentenza della Disciplinare derubrica l'accusa nei confronti di Mavillo Gheller e di conseguenza ne dispone la squalifica per 6 mesi, contro i 3 anni e mezzo chiesti dal procuratore federale Palazzi. Il giocatore, attualmente al Pavia, era accusato di aver partecipato alla combine tra Siena e Novara, società quest'ultima nella quale militava all'epoca dei fatti (1 maggio 2011, finiì 2-2): una delle due gare per le quali è stato deferito anche Antonio Conte, allora tecnico del Siena. Secondo l'accusa, Gheller coi compagni di squadra Drascek e Bertani avrebbe organizzato la combine assieme a Vitiello, Carobbio e Larrondo del Siena. Precisazione importante: Gheller - che non ha voluto commentare la sentenza - in quella partita andò in tribuna. Anche in questro caso l'accusa si basa sulle sole affermazioni del pentito Filippo Carobbio, il quale ha raccontato di aver visto Vitiello e Drascek incontrarsi prima della partita nell'hotel che ospitava il Siena, e che Conte parlò alla squadra dicendo che era stato raggiunto l'accordo con il Novara per il pari, risultato conveniente per entrambi. In più, dice Carobbio, «ne parlai, singolarmente al campo, con Bertani e Gheller del Novara, prima della partita». L'esistenza di una combine è stata smentita da tutti eccetto Carobbio, ma per la Disciplinare tutto ciò non conta: «Viceversa le dichiarazioni rese dagli altri tesserati coinvolti nella vicenda, anche se non deferiti, che tendono a smentire le circostanze provate da Carobbio non possono essere ritenute attendibili, proprio perché, qualora fossero state di conferma sarebbero valse quali dichiarazioni autoaccusatorie». Un ragionamento davvero singolare: gli altri giocatori ascoltati sarebbero stati ritenuti credibili solo se avessero confermato la combine. Ad ogni modo la Disciplinare su Gheller dice che gli «può essere imputata esclusivamente l'omessa denuncia di un illecito di cui era a conoscenza, ma non la partecipazione a esso, non risultando che abbia posto in essere alcun comportamento finalizzato al raggiungimento dell'accordo ovvero alla sua successiva attuazione». (l.si.)