Così è tutelato il capo dello Stato
I riferimenti normativi richiamati daNapolitano nel decreto col quale ha deciso di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei riguardi della Procura di Palermo che ha indirettamente intercettato sue conversazioni telefoniche, sono l'articolo 90 della Costituzione e l'art.7 della legge 5 giugno 1989, n. 219. La lettura «estensiva» di tali norme - secondo il Colle - esclude la possibilità di intercettare, anche solo indirettamente, il Capo dello Stato. L'articolo 90 della Costituzione fa parte del titolo II della Carta e dice: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». La legge 219 riguarda i reati ministeriali e quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione. L'articolo 7 di tale legge stabilisce che non possono essere disposte intercettazioni telefoniche nei confronti del Presidente della Repubblica «se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica» quando si procede per alto tradimento o attentato alla Costituzione. In base alle norme vigenti la Consulta, cui l'avvocatura dello Stato si è appellata, deciderà se il ricorso è ammissibile nel qual caso lo risolverà «dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla».