Il ricongiungimento degli anni da ex co.co.co.
di REMO EPIFANI Quesito: Ho appena compiuto 59 anni di età e sono in possesso di 38 anni di contributi versati come lavoratore dipendente privato, ai quali aggiungere 2 anni versati come lavoratore a progetto. Posso ottenere la pensione e da quando? Infiniti ringraziamenti per la risposta. Paolo G. Risposta: Il riscontro da offrire al quesito posto dal signor Paolo è, a determinate condizioni, sostanzialmente positivo. La vigente normativa consente infatti di sommare, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per il pensionamento anticipato, la contribuzione versata come lavoratore dipendente con quella versata come lavoratore a progetto (ex co.co.co.). Quest'ultima contribuzione è versata, come noto, alla cosiddetta Gestione separata, istituita con la legge n.335/1995 - art.2, comma 26 - in relazione a rapporti di lavoro qualificati come "parasubordinati". La possibilità di sommare differenti contribuzioni va sotto il nome di "totalizzazione contributiva" ed è stata prevista al fine di consentire l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità ed ai superstiti a quei lavoratori, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. Può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che è onerosa. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati proprio i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.) iscritti, come anticipato, alla Gestione separata, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza. Come condizione per poter sommare i diversi periodi di versamenti contributivi ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione, è necessario che tali periodi non siano coincidenti. E' anche necessario che l'assicurato non sia eventualmente titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa sulla totalizzazione. La recente riforma previdenziale - legge n.214/2011, art.24, comma 19 - a partire dal 1°gennaio 2012 ha reso più interessante il ricorso al regime della totalizzazione: essa ha infatti cancellato il vincolo della consistenza minima di tre anni, prevista fino al 31 dicembre 2011, dei periodi contributivi da sommare o totalizzare, per cui tutta la contribuzione, di qualsiasi entità, può essere valorizzata e nessun periodo di lavoro risulta improduttivo di benefici pensionistici. Inoltre, cosa importante, la norma di legge appena citata non solo ha soppresso il requisito contributivo minimo (tre anni) vigente precedentemente per l'accesso al regime della totalizzazione, ma ha altresì confermato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nel predetto regime, come previsti dalla normativa esistente al 31 dicembre 2011. Pertanto, per quello che interessa il signor Paolo, la pensione di anzianità può essere conseguita a qualsiasi età con almeno 40 anni di contributi, dai quali tuttavia dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Se il signor Paolo ha raggiunto la citata contribuzione complessiva dei 40 anni, nei termini appena precisati, egli avrà maturato il diritto alla pensione di anzianità, con largo anticipo pertanto rispetto ai più severi requisiti contributivi previsti, per detta pensione, dalla citata legge di riforma previdenziale. La pensione di anzianità in totalizzazione, come anche quella di vecchiaia prevista a 65 anni di età con almeno 20 anni di contributi, decorre dopo 18 mesi dalla maturazione del relativo diritto. Quanto al calcolo della pensione in regime di totalizzazione lo stesso viene eseguito con il sistema contributivo, certamente meno favorevole di quello retributivo. Più in dettaglio, nella situazione del signor Paolo, ciascuna gestione interessata alla totalizzazione, e cioè quella dei lavoratori dipendenti e quella dei lavoratori parasubordinati, provvede a liquidare il trattamento "pro-quota" tenendo conto esclusivamente dei periodi di rispettiva iscrizione: la somma di questi due trattamenti viene poi posta in pagamento dall'Inps, che funge per l'occasione da ente pagatore.