Art.18, quando il lavoratore può ricorrere

di Denis Artioli wROMA La possibilità di ricorrere contro i licenziamenti decisi per motivi economici è possibile, ma è lasciato al lavoratore l'onere della prova. Lo prevede il cosiddetto comma-Monti che ha colto, almeno in parte, il forte timore di un abuso di questa forma di chiusura del rapporto di lavoro. Non solo perché, in una situazione di crisi economica come l'attuale, lo strumento agevola molto questo tipo di licenziamenti (prevedendo solo un indennizzo e non più il reintegro), ma lavoratori e sindacati temono che attraverso la porta dei licenziamenti economici passino anche i disciplinari e i discriminatori "camuffati". E' previsto il tentativo di conciliazione davanti alle Direzioni territoriali del lavoro, con una procedura rapida e la possibilità, per il dipendente, di farsi assistere dal sindacato. Con la riforma Monti-Fornero, inoltre, assume una particolare importanza la motivazione attribuita dal datore di lavoro nella chiusura del rapporto con il dipendente, che dev'essere indicata nella lettera di licenziamento. Il modello tedesco. Si è parlato molto anche di un costante riferimento al "modello tedesco", ma le diversità non mancano. In Germania sono previsti licenziamenti per motivi personali, disciplinari o aziendali. Il lavoratore può sempre ricorrere al giudice chiedendo il reintegro, ma le statistiche tedesche dicono che lo fa solo il 5% dei lavoratori. Molti puntano, invece, a ricevere l'indennizzo e solo il 3% delle interruzioni del rapporto di lavoro per ragioni economiche è risolto dal giudice con il reintegro. Licenziamenti economici (oggettivi). Il governo ha escluso la possibilità del reintegro. Con la nuova formulazione dell'articolo 18, se il giudice accerta l'inesistenza del motivo addotto dall'azienda, dichiara risolto il rapporto di lavoro, disponendo il pagamento di un'indennità (15-27 mensilità). Licenziamenti discriminatori. Le conseguenze restano quelle dell'attuale articolo 18 che prevede la condanna del datore di lavoro, qualunque sia il numero dei lavoratori occupati, a reintegrare il dipendente, a risarcirgli i danni (minimo di 5 mensilità) e a versare i contributi. Il dipendente può chiedere in alternativa l'indennizzo (15 mensilità). Licenziamenti disciplinari (o soggettivi). Nell'ipotesi in cui accerti la non giustificazione del licenziamento, perché non esiste il fatto contestato al lavoratore o sia riconducibile alle condotte punibili con una sanzione minore dai contratti collettivi, il giudice annulla il licenziamento, condanna il datore di lavoro al reintegro del dipendente e al risarcimento dei danni retributivi (massimo di 12 mensilità). Il lavoratore può scegliere in alternativa un'indennità di 15 mensilità. Nelle altre ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento disciplinare è previsto il pagamento di un'indennità (15 -27 mensilità). ©RIPRODUZIONE RISERVATA