Stato di emergenza, i lacci della legge

ROMA Ordinanze in caso di dichiarazione di stato d'emergenza «emanate di concerto con il ministero dell' Economia», fondo di protezione civile a zero dal 2004, spese sottoposte a «visto preventivo» della Corte dei Conti: la legge 10 approvata dal Parlamento nel febbraio 2011 ha di fatto "svuotato" la Protezione Civile. Ma cosa dice la legge? Innanzitutto che quando viene dichiarato lo stato di emergenza - che deve essere richiesto dalle Regioni - il presidente della Regione «è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito...dei tributi, delle addizionali, delle aliquote... nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale» sulla benzina «fino ad un massimo di 5 centesimi per litro». Con la dichiarazione dello stato d'emergenza sono le Regioni le prime a dover mettere i soldi. Qualora le misure non bastassero, dice la legge, «può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione Civile» che deve essere «obbligatoriamente reintegrato in pari misura». Ma a quanto ammontano le risorse del fondo di Protezione Civile? «A zero, dal 2004, nel 2003 c'erano 77 milioni di euro», chiosano in via Ulpiano. Il terzo punto stabilito dalla legge è però quello che di fatto blocca ogni azione della Protezione Civile. Tanto che lo stesso "papa" del sistema Giuseppe Zamberletti, disse un anno fa che era «estremamente pericoloso ridurre l'agibilità dei poteri della Protezione Civile». In sostanza, ogni spesa e ogni atto, anche in stato di emergenza, devono esser fatti con «il concerto» dell'Economia e con un controllo preventivo della Corte dei Conti sulle spese.